Sorveglianza Sanitaria

E.Bi.N.Conf. mette a disposizione il servizio di Sorveglianza Sanitaria per quelle aziende che lo richiedano.

La Sorveglianza Sanitaria comprende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La Sorveglianza Sanitaria si occupa di salvaguardare la salute e sicurezza dell’uomo negli ambienti di lavoro, di prevenire malattie professionale e di evitare ogni tipo di infortunio sul posto di lavoro. La Medicina del Lavoro si avvale della collaborazione fra Medici, Tecnici, Datore di Lavoro e Lavoratore con un unico obiettivo: migliorare la qualità del lavoro e garantire la salute dei lavoratori.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad esempio studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) – per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa.

La Sorveglianza Sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.

I giudizi possono essere di:

  • idoneità
  • idoneità parziale,temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente

Per il rischio da Radiazioni Ionizzanti la normativa di riferimento è il D.Lgs. 230/1995. In questo caso si parla di sorveglianza medica invece che di sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza medica comprende:

  • visita medica preventiva
  • visite mediche periodiche
  • visite mediche alla variazione della destinazione lavorativa o alla modifica del rischio
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (la visita va eseguita prima della cessazione del rapporto di lavoro come previsto da art. 85, comma 5, per cui il medico competente potrà eseguirla solo se avvertito per tempo)
  • visite mediche straordinarie
  • visite mediche eccezionali (per i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 96)

In base alle risultanze della visita medica i lavoratori vengono classificati in:

  • idonei
  • idonei a determinate condizioni
  • non idonei

Il giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo vanno comunicati per iscritto al datore di lavoro.

RICHIEDI INFORMAZIONI

 

E.Bi.N.Conf. provvede, per le aziende che lo richiedano, alla individuazione e alla nomina del Medico Competente.

Chi è il Medico Competente?

Il Medico Competente, inizialmente indicato con il termine di “medico di Fabbrica”, a cui negli anni ha fatto seguito la dizione “medico del lavoro” è, secondo la definizione del D.Lgs. 81/2008, il medico che possiede uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del medesimo decreto e che collabora con il Datore di Lavoro.

I Compiti del Medico Competente

Dalla collaborazione con il Datore di Lavoro scaturiscono una serie di incombenze che sono a carico del Medico Competente, in primis la valutazione dei rischi. A seguire la sorveglianza sanitaria che, se necessario, deve essere implementata dal Medico Competente.

I compiti del Medico Competente, però, non si esauriscono qui: quando è presente, il Medico Competente viene consultato dal Datore di Lavoro in seno ai DPI necessari ai fini della protezione dei lavoratori. Il mantenimento dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, poi, e l’attività di informazione e formazione nei loro confronti (per quanto di competenza), insieme all’organizzazione del servizio di primo soccorso costituiscono ulteriori compiti che fanno capo a questa figura. A cui si aggiunge la collaborazione per l’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità civile.

Nei casi in cui si renda necessaria la sorveglianza sanitaria, invece, il Medico Competente ha l’obbligo di istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore che sia oggetto di sorveglianza. La tenuta della cartella è sotto la diretta responsabilità del medico e deve essere conservata presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente, garantendo il segreto professionale circa i suoi contenuti.

Nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro di un lavoratore, il Medico Competente è tenuto a consegnare a quest’ultimo una copia della cartella sanitaria e di rischio, mentre consegna l’originale al Datore di Lavoro che dovrà conservarla secondo le disposizioni di legge.

Anche la partecipazione alla riunione periodica fa parte dei compiti del Medico Competente, all’interno della quale egli è tenuto a rendere noti, in forma assolutamente anonima, i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria e ad indicare i provvedimenti da adottare.

Chiude l’insieme degli obblighi la visita agli ambienti di lavoro che il Medico Competente deve effettuare almeno una volta l’anno o con cadenza diversa, in base ai dati emersi dalla stesura del DVR.

RICHIEDI INFORMAZIONI

 

E.Bi.N.Conf. volge il suo sguardo anche al mondo dello sport mettendo a disposizione il servizio delle visite mediche di idoneità sportiva.

La Visita di Idoneità Sportiva è obbligatoria nel nostro Paese fin dal 1982, ma la tutela della salute degli atleti era già stata presa in considerazione molto tempo prima, per l’esattezza nel 1950, quando fu emanata la Legge 28/1/1950 n. 1055; successivamente, questa fu corretta e integrata dalla Legge 26/10/1971 n.1099 (“Tutela sanitaria delle attività sportive”) e dal D.M. 5/7/1975 (“Disciplina dell’accesso alle singole attività sportive”). Nel 1982 uscì finalmente la legge ancora vigente, il D.M.18/2/1982 con norme integrative del D.M.28/2/1983, “Norme per la tutela della attività sportiva agonistica e non agonistica”.

Nel 1996 il Ministero della Sanità per uniformare il comportamento delle Regioni ha emanato la Circolare 18/03/1996 n. 500.4, “Linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica”.

Tralasciando i particolari che interessano i ragazzi e le attività scolastiche, per gli adulti occorre subito distinguere fra chi vuole praticare attività agonistica nell’ambito di una federazione sportiva nazionale o di un ente sportivo riconosciuto e chi vuole semplicemente praticare attività sportiva non agonistica. Per i primi è necessario un Certificato di Idoneità Sportiva Agonistica, mentre per i secondi basta un Certificato di Buona Salute (certificato di idoneità sportiva non agonistica).

Mentre il certificato di buona salute è generico, quello di idoneità agonistica è specifico per lo sport praticato; nel caso si pratichino più sport a livello agonistico, è bene farlo presente durante la visita per ottenere contemporaneamente più certificati di idoneità.

Gli sport sono stati suddivisi in due tipologie: gli sport con impegno muscolare e cardiorespiratorio lieve o moderato (automobilismo, motociclismo, tuffi ecc.; validità biennale), e gli sport con impegno elevato (atletica, calcio, ciclismo ecc.) per i quali l’idoneità ha validità annuale. In base alla tipologia gli accertamenti effettuati sono diversi.

Lo scopo fondamentale della Visita di Idoneità Agonistica è quello di escludere la presenza di patologie o malformazioni che siano controindicazioni all’attività agonistica.

RICHIEDI INFORMAZIONI