Commissione di Certificazione
L’Ente Bilaterale Nazionale Confederale E.Bi.N.Conf. ha istituito la Commissione di Certificazione , Conciliazione e Arbitrato ai sensi degli artt. 75/81 del D.Lgs. 276/2003
Si parla per la prima volta di certificazione nel 1998, nell’ambito della discussione sullo «Statuto dei Lavori», e della rimodulazione delle tutele tra lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo.
La certificazione viene introdotta dalla Legge Biagi nel 2003 (D. Lgs. 276/03 artt. 75/81) che stabilisce due distinte funzioni:
- procedura volontaria per ridurre il contenzioso in materia di «qualificazione dei contratti di lavoro»
- assistenza e consulenza delle parti individuali sia in sede di stipula del contratto che di realizzazione dello stesso
e stabilisce una pluralità di sedi di certificazione in concorrenza: Enti Bilaterali, Provincie, ITL, Università, Ministero del Lavoro, Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro.
La certificazione dei contratti di lavoro, introdotta dal D. Lgs. 276/2003 è, quindi, una procedura a carattere volontario e congiunto mediante la quale le parti contrattuali interessate, possono chiedere e ottenere da un’apposita Commissione, una certificazione che attesti che il contratto di lavoro che esse intendono sottoscrivere o che hanno già sottoscritto, abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.
La finalità perseguita è quella di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, rendendo certi sin dall’inizio diritti ed obblighi delle parti e garantendo che quanto indicato nel contratto corrisponda alla volontà espressa dai due contraenti.
La procedura di certificazione ha carattere volontario e si attiva presentando apposita istanza, sottoscritta da entrambe le parti contrattuali, alla Commissione di Certificazione.
L'inizio della fase di certificazione deve essere comunicata all'ITL competente per territorio e deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza; salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione.
L'atto di certificazione emesso dalla Commissione dovrà essere motivato, contenere il termine e l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e un esplicito riferimento agli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza.
I due principali vantaggi della certificazione si possono così riassumere:
– legittimità della qualificazione del contratto in quanto la Commissione di Certificazione
assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.
– intangibilità del contratto, in quanto la qualificazione certificata ha effetto anche nei confronti dei terzi (Inps, Inail, Amministrazione finanziaria, Ministero del Lavoro) e conserva efficacia fino a sentenza del Tribunale.
L’effetto della certificazione consiste nella temporanea inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata.
Tale provvedimento è impugnabile davanti al Giudice del lavoro solo nei casi di erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua concreta attuazione, vizi del consenso, e previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione stessa.
La Commissione di Certificazione istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale Confederale E.Bi.N.Conf., ha competenza su tutto il territorio nazionale, e si occupa di:
Certificazione volontaria dei contratti
Cosa si può certificare:
- tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro
- rinunce e transazioni
- contratti di appalto
- certificazione di singole clausole contrattuali
- conciliazioni
- intermediazione nelle dimissioni e nelle risoluzioni consensuali
- assistenza e consulenza alle parti di contratti di lavoro
- subfornitura
- contratti di rete
Certificazione obbligatoria dei contratti
La certificazione regolata dal D. Lgs. n. 276/2003 e dal D.P.R n. 177/2011 riguarda i contratti inerenti attività eseguite in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedendo, per alcune ipotesi, gravi sanzioni per le aziende che non la richiedono. Lo scopo è quello di attestare l’idoneità ad operare sul mercato e ad eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Cosa si deve certificare:
- contratti di appalto
- contratti di subappalto (anche se riferiti a lavoratori autonomi)
- contratti di lavoro flessibile
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