Commissione di Certificazione

L’Ente Bilaterale Nazionale Confederale E.Bi.N.Conf. ha istituito la Commissione di Certificazione , Conciliazione e Arbitrato ai sensi degli artt. 75/81 del D.Lgs. 276/2003

Si parla per la prima volta di certificazione nel 1998, nell’ambito della discussione sullo «Statuto dei Lavori», e della rimodulazione delle tutele tra lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo.

La certificazione viene introdotta dalla Legge Biagi nel 2003 (D. Lgs. 276/03 artt. 75/81) che stabilisce due distinte funzioni:

  • procedura volontaria per ridurre il contenzioso in materia di «qualificazione dei contratti di lavoro»
  • assistenza e consulenza delle parti individuali sia in sede di stipula del contratto che di realizzazione dello stesso

e stabilisce una pluralità di sedi di certificazione in concorrenza: Enti Bilaterali, Provincie, ITL, Università, Ministero del Lavoro, Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro.

La certificazione dei contratti di lavoro, introdotta dal D. Lgs. 276/2003 è, quindi, una procedura a carattere volontario e congiunto mediante la quale le parti contrattuali interessate, possono chiedere e ottenere da un’apposita Commissione, una certificazione che attesti che il contratto di lavoro che esse intendono sottoscrivere o che hanno già sottoscritto, abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.

La finalità perseguita è quella di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, rendendo certi sin dall’inizio diritti ed obblighi delle parti e garantendo che quanto indicato nel contratto corrisponda alla volontà espressa dai due contraenti.

 

La procedura di certificazione ha carattere volontario e si attiva presentando apposita istanza, sottoscritta da entrambe le parti contrattuali, alla Commissione di Certificazione.
L'inizio della fase di certificazione deve essere comunicata all'ITL competente per territorio e deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza; salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione.
L'atto di certificazione emesso dalla Commissione dovrà essere motivato, contenere il termine e l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e un esplicito riferimento agli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza.

 

I due principali vantaggi della certificazione si possono così riassumere:

– legittimità della qualificazione del contratto in quanto la Commissione di Certificazione
assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.

– intangibilità del contratto, in quanto la qualificazione certificata ha effetto anche nei confronti dei terzi (Inps, Inail, Amministrazione finanziaria, Ministero del Lavoro) e conserva efficacia fino a sentenza del Tribunale.

L’effetto della certificazione consiste nella temporanea inefficacia di qualsiasi atto che presupponga una qualificazione del contratto diversa da quella certificata.

Tale provvedimento è impugnabile davanti al Giudice del lavoro solo nei casi di erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua concreta attuazione, vizi del consenso, e previo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione stessa.

 

La Commissione di Certificazione istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale Confederale E.Bi.N.Conf., ha competenza su tutto il territorio nazionale, e si occupa di:

Certificazione volontaria dei contratti

Cosa si può certificare:

  • tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro
  • rinunce e transazioni
  • contratti di appalto
  • certificazione di singole clausole contrattuali
  • conciliazioni
  • intermediazione nelle dimissioni e nelle risoluzioni consensuali
  • assistenza e consulenza alle parti di contratti di lavoro
  • subfornitura
  • contratti di rete

Certificazione obbligatoria dei contratti

La certificazione regolata dal D. Lgs. n. 276/2003 e dal D.P.R n. 177/2011 riguarda i contratti inerenti attività eseguite in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedendo, per alcune ipotesi, gravi sanzioni per le aziende che non la richiedono. Lo scopo è quello di attestare l’idoneità ad operare sul mercato e ad eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Cosa si deve certificare:

  • contratti di appalto
  • contratti di subappalto (anche se riferiti a lavoratori autonomi)
  • contratti di lavoro flessibile

 

PER INFORMAZIONI INERENTI AL SERVIZIO E AL RELATIVO CONTRIBUTO SCRIVERE A

commissione@ebinconfitalia.it

Componenti

Datoriali

Dott. Riccardo Russo

Dott.ssa Italia Speranza

Ing. Sandro Vestita

Dott. Antonio Grimani

Dott. Antonio Alfè

Dott. Mario Alemagna

Sindacali

Avv. Alessandro De Gregorio Porta

Avv. Luigi Di Lorenzo

Avv. Francesco Corsi

Avv. Adele Ulisse

Avv. Massimo Messina

Avv. Raffaella Iannone