COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale Confederale in sigla E.BI.N.CONF.
VISTO l’articolo 76, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del 2003, che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
VISTO l’articolo 78 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che detta il procedimento di certificazione e i codici di buone pratiche;
VISTO l’articolo 81 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina l’attività di assistenza e consulenza alle parti;
VISTE le modifiche previste dalla legge 4 novembre 2010, N. 183 C.D. COLLEGATO LAVORO;
VISTO l’art. 84 del decreto legislative n. 276 del 2003, che disciplina la certificazione di taluni modelli organizzativi del lavoro e segnatamente dei contratti di appalto e somministrazione;
VISTI gli artt. 410 e ss. cod. proc. civ., l’art. 2113 c.c., l’art. 27 del decreto legislative n. 81 del 2008, il D.P.R. n. 177 del 2011, l’art. 6 del decreto legislative n. 23 del 2015, l’art. 26 del decreto legislative n. 151 del 2015;
VISTO il DLgs n.81/15 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con il quale sono state ampliate le competenze delle Commissioni di Certificazione;
VALUTATO che le intese consentono alle Commissioni di operare in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l’intero ambito nazionale;
CONSIDERATO che le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione, così come disciplinato dall’art. 78, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
CONSIDERATA l’obbligatorietà della certificazione di taluni contratti al fine di poter operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come disciplinato dal DPR. 14 settembre 2011, n. 177;
CONSIDERATO che Co.N.A.P.I. e U.N.Si.L. sono costituenti dell’Ente Bilaterale Nazionale Confederale in sigla E.BI.N.CONF.;
CONSIDERATO che E.BI.N.CONF. in base all’art. 5 al punto h) del proprio Statuto svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi);
CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo dell’E.BI.N.CONF. in data 30 luglio 2021 ha deliberato la costituzione della Commissione Nazionale di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato, approvata dale Parti costituenti in data 3 agosto 2021; CONSIDERATO che i CCNL sottoscritti tra le parti sociali componenti l’E.BI.N.CONF. prevedono la costituzione di commissioni ad hoc preposte all’attività di certificazione, arbitrato e conciliazione in ambito di diritto del lavoro secondo un regolamento preposto dall’E.BI.N.CONF.;
RITENUTO, pur in assenza di una specifica norma di legge, di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche la procedura di certificazione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;
tutto ciò premesso
il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale Confederale in sigla E.BI.N.CONF.
ha approvato
con votazione unanime, l’adozione del presente Regolamento, con parere favorevole delle Parti costituenti.
Regolamento
- Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in seguito denominato “decreto legislativo”), è istituita la Commissione Nazionale di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato presso l’E.BI.N.CONF.(di seguito anche “Commissione”), composta da soggetti in possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche designati dal Consiglio Direttivo dell’E.BI.N.CONF., previa consultazione con le Parti costituenti dell’Ente.
- La Commissione è composta pariteticamente da un minimo di 4 membri di cui dovrà far parte il Presidente dell’E.BI.N.CONF..
La Commissione è regolarmente costituita se sono presenti almeno 4 membri, due datoriali e due sindacali.
Tutti i componenti della Commissione di Certificazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati, e comunque, non possono durare oltre il limite del mandato del Consiglio Direttivo dell’E.Bi.N.Conf. che li ha designati. Alla scadenza del mandato, la Commissione di Certificazione resta in carica fino alla data d’insediamento dei successivi componenti ordinari e supplenti, nominati dall’E.Bi.N.Conf.. entro i 60 giorni successivi dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
L’incarico di componente della Commissione può essere revocato con provvedimento motivato da parte del Consiglio Direttivo dell’E.BI.N.CONF..
Nel caso di revoca o di rinuncia da parte di taluni dei componenti della Commissione gli organi dell’E.BI.N.CONF. provvederanno alla sua sostituzione con propria delibera.
- Il ruolo di Presidente della Commissione è rivestito dal Presidente dell’E.Bi.N.Conf, o da un componente in carica della Commissione, incaricato dal Presidente dell’E.BI.N.CONF. con atto formale per l’intera durata dell’incarico come componente. Un altro componente, tra i rappresentanti della O.S. dei lavoratori, viene designato dal Consiglio Direttivo dell’E.Bi.N.Conf. per svolgere la funzione di Segretario, al quale è affidato il compito di assicurare il coordinamento ed il buon andamento dei lavori della Commissione e delle eventuali sotto-Commissioni.
L’incarico di Presidente della Commissione può essere revocato con provvedimento motivato da parte del Presidente dell’E.BI.N.CONF..
L’incarico di Segretario della Commissione può essere revocato con provvedimento motivato da parte del Consiglio Direttivo dell’E.BI.N.CONF..
- La Commissione è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza o incompatibilità con il procedimento, da un delegato temporaneo del Presidente E.Bi.N.Conf. con atto formale. Essa inoltre, può dotarsi di una o più Commissioni istruttorie, a seconda delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi. Compito di dette Commissioni è quello di svolgere tutte le attività istruttorie, preliminari all’attività di vera e propria certificazione degli schemi contrattuali, e di garantire una assistenza attiva alle parti negoziali e alla Commissione.
- In relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto-Commissioni di certificazione.
- Per la designazione dei membri supplenti per i casi di assenza o di impedimento (temporaneo o definitivo) provvede il Consiglio Direttivo dell’E.BI.N.CONF. con proprio provvedimento, su proposta del Presidente dell’E.Bi.N.Conf..
- Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. A tale fine, la prima seduta della Commissione non può avvenire se non sono trascorsi 5 giorni di calendario dall’inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data puntuale informazione nella comunicazione di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 276/2003.
- Le modifiche al regolamento della Commissione sono adottate dalla medesima in composizione collegiale a maggioranza dei componenti presenti all’adunanza.
- Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.lgs. n. 251/2004 e dalla legge 4 novembre 2010, n.183, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato ed autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione di agenzia, rappresentanza commerciale ecc. Inoltre, possono formare oggetto di certificazione i contenuti dei regolamenti interni delle cooperative se debitamente depositati, nonchè I regolamenti delle reti d'impresa. La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche nel corso del suo svolgimento o in occasione di eventuali modifiche. La Commissione di certificazione é competente a certificare gli atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c..
La Commissione di certificazione svolge, quindi, le seguenti funzioni:
- certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (ivi inclusa la certificazione dei contratti di appalto anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni autonome prevalentemente personali);
- certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
- certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro (tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento); di cui all’art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e delle clausole compromissorie di cui all’art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardantela tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell’art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
- certificazione dei contratti di rete, ai fini del distacco e della codatorialità dei lavoratori;
- tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di certificazione e tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione ai sensi dell’art. 80, comma quarto, D. Lgs. n. 276 del 2003;
- conciliazione di cui al combinato disposto dell’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 410 c.p.c. e art. 2113, co. 4, per le controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.;
- conciliazione di cui all’art. 6, D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
- soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art. 63, comma primo, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- assistenza e consulenza alle parti, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 81, D. Lgs. n. 276 del 2003;
- assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli organismi paritetici, ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell’art. 2103, comma 6, cod. civ., come modificato dall’art. 3 D. Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
- assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 6, comma 6, D. Lgs. 24 giugno 2015, n. 81.
- certificazione dei contratti flessibili e dei contratti di appalto ai fini del funzionamento del sistema di qualificazione delle imprese e relativi modelli organizzativi, anche legati a sistemi volontari, là dove definiti dalla contrattazione collettiva su base sperimentale;
- qualificazione volontaria delle imprese (ivi compresa la qualificazione delle imprese che operano all’interno degli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento nonché la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008);
- certificazione volontaria in materia di modelli di Organizzazione e di gestione (D. Lgs. n. 231 del 2001) e dei sistemi di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL) (art. 30, D. Lgs. n. 81 del 2008).
- certificazione dei tirocini formativi e di orientamento o reinserimento al lavoro;
- certificazione delle competenze e delle buone prassi nella gestione dei rapporti di lavoro, compresi i piani di welfare aziendale e benessere organizzativo;
- ogni altra funzione stabilita da leggi approvate, anche successivamente, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- La Commissione di certificazione è competente anche relativamente al rilascio del parere di conformità relativamente ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D.lgs.167/2011 s.m.i. (“Testo Unico dell’Apprendistato”) e in base ai C.C.N.L. sottoscritti tra le parti sociali componenti l’E.BI.N.CONF. Per tale attività, per la quale è prevista una procedura ad hoc pubblicata sul sito web www.ebinconf.it, viene dato mandato esclusivo ai fini del rilascio del parere di conformità del PFI (Piano Formativo Individuale) al Presidente che si avvale dell’operato istruttoriodel Direttore Generale dell'E.BI.N.CONF.
- Nel corso del procedimento di certificazione, la Commissione svolge attività di assistenza con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e all’esatta qualificazione dei contratti. A richiesta, svolge attività di consulenza e assistenza sia in relazione alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di svolgimento del rapporto. Durante l’audizione delle Parti, la Commissione svolge anche attività di informazione sulla disponibilità dei diritti e sull’esatta qualificazione dei contratti di lavoro certificati, sul significato delle clausole del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale, anche prestando consulenza sulle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro e renderà edotte le parti circa gli effetti giuridici della certificazione richiesta. In caso di proroga del contratto già certificato è fatto onere alle parti di richiedere apposita consulenza ed assistenza da parte della Commissione al fine di verificarne la legittimità. A seguito della istruttoria di cui al periodo precedente la Commissione valuta se il contratto prorogato debba essere destinatario di apposito atto di certificazione, e in caso affermativo le parti avvieranno il procedimento secondo le indicazioni del presente regolamento.
- La Commissione è istituitapresso l’E.BI.N.CONF., a Napoli (NA), Centro Direzionale Isola A3. La Commissione ha facoltà di riunirsi con le medesime funzioni, compiti e competenze anche presso la sede Co.N.A.P.I. in Roma, Viale Luca Gaurico 91/93 o presso la sede di U.N.Si.L. in Napoli, Corso Novara, 10.
- È fatta salva la possibilità di operare in via telematica, tramite teleconferenza o con interscambio di posta elettronica, puntualmente registrata ad opera dal Segretario.
- Le Commissione istruttorie, laddove istituite, hanno compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; provvedono in particolare all’esame delle istanze assegnatele a tal fine dal Presidente, alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione, nonché, all’occorrenza, alla prestazione dell’attività di consulenza e assistenza di cui all’articolo 81 del “decreto legislativo” sopra riportato; possono altresì essere incaricate dal Presidente di espletare l’audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, redigendone verbale e riferendone per i seguiti in Commissione.
- In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.
- La Commissione di certificazione si avvale dei supporti tecnici e logistici messi a disposizione dall’E.BI.N.CONF.In particolare: idoneo locale per le riunioni e le audizioni; responsabile organizzativo e personale amministrativo per coadiuvare il Presidente; apparecchiature ed impianti informatici, telefonici e di riproduzione e relativi collegamenti, accessi e programmi; indirizzo di posta elettronica, sito internet e link espressamente dedicato alla attività di certificazione; documentazione legislativa, giurisprudenziale, amministrativa e scientifica inerente alle materie di competenza; banche dati informatiche.
- Potrà essere previsto per ogni membro della Commissione un gettone di presenza comprensivo delle spese vive di viaggio e di alloggio.
L’ammontare del gettone di presenza viene stabilito dal Comitato Esecutivo dell’E.BI.N.CONF.
- Ai fini della validità delle sedute della Commissione è richiesta necessariamente la presenza di almeno 4 membri rappresentanti pariteticamente le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori costituenti l’E.BI.N.CONF.
- I membri possono essere temporaneamente sostituiti in caso di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all’art. 78, comma 2, lett. b) del decreto legislativo e di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del presente regolamento. La sostituzione dei membri è deliberata dagli organi dell’E.BI.N.CONF.
- La Commissione delibera a maggioranza, in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.
- Sono membri della Commissione i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 e 2, del presente regolamento.
- Tutti i membri della Commissione di Certificazione e delle Commissioni istruttorie sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d’opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui odorganizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l’interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell’astenuto con un supplente.
- Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente l’attività della Commissione senza particolari formalità, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
- A tutela del diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro eventualmente parte della procedura di certificazione, la Commissione non consente al datore di lavoro la visione e/o la estrazione di copia dell’eventuale verbale di audizione dal primo compilato.
- La tutela di cui al comma 4 viene meno nel caso in cui il prestatore di lavoro manifesti l’intenzione di procedere giudizialmente per fatti relativi al contratto oggetto della procedura di certificazione. In ogni caso, resta salvo l’obbligo di esibizione del verbale a seguito di apposito provvedimento e/o richiesta dell’autorità giudiziaria.
- Nell’ottica di una leale collaborazione con i servizi ispettivi di vigilanza, la Commissione sospende il procedimento nel caso in cui apprenda per iscritto, da una delle parti o dei servizi stessi, dell’avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell’istanza ed avente ad oggetto il medesimo contratto oggetto di richiesta di certificazione.
- La Commissione, previa valutazione del caso concreto e secondo opportunità, può poi sospendere il procedimento nelle seguenti ipotesi:
- a) avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell’istanza con svolgimento di verifica ispettiva su contratto precedente posto in essere tra le stesse parti ed avente contenuto analogo.
- b) accesso ispettivo presso la sede aziendale di almeno una delle parti istanti antecedentemente la ricezione dell’istanza, anche nel caso in cui oggetto di tale verifica dovessero risultare rapporti diversi ma aventi contenuto analogo.
- Le ipotesi di sospensione di cui al comma precedente sono sempre deliberate dalla Commissione.
- Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il procedimento resta sospeso in attesa degli esiti di quello ispettivo o sino al decorso dei termini di legge per l’ultimazione di quest’ultimo con l’emissione del relativo provvedimento.
- L’istanza di avvio della procedura di certificazione, formulata congiuntamente dalle parti interessate, è redatta per iscritto in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate all’indirizzo internet www.ebinconf.it, alla voce “certificazione dei contratti”. La Commissione approva periodicamente la modulistica necessaria per l’espletamento delle proprie attività, e pubblica quelle di eventuale utilità per le parti istanti al medesimo indirizzo web.
- Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili purché, a giudizio della Commissione, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento.
- Sono requisiti essenziali dell’istanza di certificazione:
- a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;
- b) l’indicazione della natura giuridica e del tipo del contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
- c) l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
- d) l’allegazione di copia del contratto (preferibilmente in bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
- e) la dichiarazione esplicita di non aver presentato altre istanze di certificazione del medesimo contratto ovvero di avere presentato precedente (o contestuale) istanza di certificazione del medesimo contratto e l'esito del procedimento, che non vi sono procedimenti ispettivi pendenti, riguardanti il contratto di cui all'istanza presentata, che sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi sulla medesima istanza (allegando copia del provvedimento con indicazione dei riferimenti identificativi);
- f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
- g) l’allegazione di copia del documento di identità in corso di validità dei firmatari e del loro codice fiscale.
- h) La documentazione integrativa, come richiesta per ciascuna tipologia contrattuale nelle note pubblicate sul sito internete della Commissione di Certificazione;
- i) Copia della contabile internet il versamento dei contributi di certificazione pubblicati sul sito Internet www.ebinconfitalia.it.
- L’istanza di certificazione, in bollo, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, ovvero – ove venga attivata dalla Commissione – secondo una procedura telematica o anche mediante consegna a mano. In quest’ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta.
- La commissione valutata la validità dell’istanza e della documentazione allegata provvede ad effettuare le comunicazioni previste dal D.Lgs. 276/2003
- Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della procedura, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione e che dovrà essere trasmessa dall’istante entro e non oltre I 10 giorni dalla richiesta, trascorsi I quali, in assenza della ricezione della integrazione, l’istanza verrà considerate improcedibile. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1° al 7 gennaio, dal 1° agosto al 1° settembre e dal 23 al 31 dicembre di ogni anno.
- Ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, e fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, del presente regolamento in merito all’accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro viene fornita comunicazione «dell’inizio del procedimento» con indicazionedelle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che della data di ricevimento dell’istanza da parte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del presente comma alle comunicazioni in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previste dall’art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 2015.
- La Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell’istanza in un registro appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all’articolo 78, comma 3, del decreto decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione avviene presso gli uffici dell’E.BI.N.CONF. e ha la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto certificato.A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto. In mancanza, la cessazione dovrà intendersi come avvenuta alla data individuabile dal contratto presentato.
- Il Presidente, anche per il tramite del Segretario, verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro alle Commissioni istruttorie ai sensi degli articoli che precedono e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge, salvo quanto previsto dall’articolo 10 del presente regolamento. Ove necessario, provvede quindi senza indugio a convocare le parti per l’audizione dinanzi alla Commissione di Certificazione ovvero alla Commissione Istruttoria, indicando la data e l’ora stabilite. È possibile procedere all’audizione delle parti anche con gli strumenti telematici di cui all’articolo 3, comma 2 del presente regolamento. La comunicazione del calendario delle sedute con l’indicazione delle relative pratiche rivolta all’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lett. a) del “decreto legislativo” e può essere effettuata tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
- Il Presidente, anche per il tramite del Segretario, convoca la Commissione comunicando ai membri ordinari, a mezzo posta o a mezzo posta elettronica certificata ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l’elenco delle pratiche inserite nell’ordine del giorno. Ai fini dell’eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a), del “decreto legislativo”, nella comunicazione del calendario della seduta inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro interessato viene indicata espressamente la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione e di accedere ai contratti e a ogni altra documentazione ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
- In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione da parte di un membro, questo provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione o al Segretario. Il Presidente comunicherà l’impossibilità di partecipare alla seduta ai membri del Comitato Esecutivo dell’E.BI.N.CONF. che provvederanno, se possibile,ad individuare un sostituto temporaneo, così come disposto dall’art. 6, comma 2 del presente regolamento. In caso di assenza di un membro il Presidente disporrà il rinvio della seduta.
- Alle riunioni della Commissione, a titolo meramente consultivo, possono partecipare tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento. A tale fine, la prima seduta della Commissione non può avvenire se non sono trascorsi 5 (cinque) giorni di calendario dall’inizio del procedimento. Della possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione va data puntuale informazione nella comunicazione di cui all’articolo 78, comma 2, lett. a) del “decreto legislativo”. In caso di mancato idoneo preavviso imputabile a causa di forza maggiore saranno rinviate per la delibera le sole istanze ascrivibili alla comunicazione tardiva.
- Salvo quanto previsto dall’articolo 4 del presente regolamento, il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra componenti ordinari della Commissione rappresentanti della O.S. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta e sentite le Commissioni istruttorie, una apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.
- Nel procedimento di certificazione la Commissione espleta l’audizione delle parti, salvo in cui la commissione valuti non necessaria l’audizione stessa.
- Le parti possono intervenire all’audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva, assoluta e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente. A tal fine, la parte impossibilitata comunica le motivazioni del caso, con l’eventuale documentazione probatoria, al Presidente, che decide per l’ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione.
Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, anche con le modalità di cui all’articolo 12 del presente regolamento, specificamente riferito all’audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale.
- Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l’improcedibilità dell’istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all’articolo 78, comma 2, lettera b) del “decreto legislativo”. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio dell’audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti.
- All’audizione delle parti possono provvedere le commissioni istruttorie, con la partecipazione, ai fini della validità della audizione, di almeno un Commissario della Commissione. Ove ritenuto opportuno dai singoli commissari incaricati dell’istruttoria, all’audizione delle parti possono provvedere personalmente i medesimi, anche incaricando altro commissario.
- Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione o della sotto-Commissione, udito il relatore, deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all’istanza. Il provvedimento è conforme alla deliberazione ed alle motivazioni espresse. Di tutte le attività della Commissione viene redatto verbale, a cura di un relatore e sotto la direzione del Presidente.
- Il provvedimento di Certificazione è a pagamento. Le tariffe sono indicate nell’Allegato 1 al presente Regolamento. Il pagamento va effettuato e presentato dalle parti interessate assieme all’Istanza di Certificazione.
- Sia il provvedimento di certificazione che quello di diniego, per loro natura, devono essere necessariamente motivati e contenere l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile presentare il ricorso e del termine per presentarlo. Si precisa che nelle ipotesi in cui le parti richiedenti vogliano impugnare il provvedimento di certificazione, nel caso la contestazione verti sull'erronea qualificazione del contratto, sulla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, ovvero vizi del consenso, dovranno obbligatoriamente espletare il tentativo di conciliazione davanti alla stessa Commissione di certificazione, così come disposto dall'art. 80 D.lgs. 276/2003. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. Il verbale di audizione delle parti, ove presente, e il resoconto dell’attività svolta dalla Commissione o dalla sotto-Commissione vengono conservati nel fascicolo del procedimento. I provvedimenti di certificazione o di diniego contengono per relationem tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indicano anche gli elementi fondamentali di valutazione utilizzati. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dall’istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 8, del “decreto legislativo” nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate e viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti della Commissione.
- Il provvedimento di certificazione o di diniego viene redatto in forma scritta in quattro originali: due restano agli atti d’ufficio e conservati per il periodo previsto dall’articolo 78, comma 3 del “decreto legislativo” salvo che uno di essi debba essere trasmesso all'Autorità Giudiziaria, mentre gli altri due vengono consegnati o trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l’istanza di certificazione. A ciascuna copia del provvedimento è allegata copia dell’atto certificato.
Regolamento di Cooperativa
- Sono requisiti essenziali dell’istanza:
- l’esatta individuazione della parte richiedente e della sede;
- l’allegazione di copia del regolamento di cooperativa contenente l’attestazione di avvenuto deposito ai sensi di legge;
- la sottoscrizione dell’istanza in originale e l’indicazione della legale qualità del firmatario;
- l’allegazione di copia del documento di identità del firmatario e del codice fiscale;
- l’allegazione di copia dello statuto di cooperativa.
- Per quanto qui non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento.
Contratti di Appalto
- Alla certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art. 84 del “decreto legislativo”, si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nel presente regolamento.
Regolamento di Rete di Imprese
- Sono requisiti essenziali dell’istanza:
- l’esatta individuazione delle parti richiedenti e delle sedi;
- l'allegazione di copia dell'atto di costituzione della rete di imprese e avvenuto deposito;
- l’allegazione di copia del regolamento di rete di imprese su libro verbale vidimato e contenente la firma dei legali rappresenanti delle imprese facenti parte della rete;
- la sottoscrizione dell’istanza in originale e l’indicazione della legale qualità dei firmatari;
- l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari e del codice fiscale;
- l’allegazione di copia delle visure camerali delle imprese facenti parte della rete.
2. Per quanto qui non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento.
- Ai sensi dell’articolo 80 comma 4 del “decreto legislativo”, chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, deve previamente rivolgersi alla Commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
- L’istanza di conciliazione, non in bollo, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mediante consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta), nonché comunicata, con le medesime modalità, alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso. Essa dovrà essere conforme al modello e istruzioni aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito www.ebinconf.it .
- Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili se, a giudizio del Segretario della Commissione, rispondono ai requisiti di legge ed al presente regolamento.
- La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione.
- La richiesta deve precisare:
- nome, cognome e residenza dell'istante e del/dei convenuto/i; laddove una delle parti risulti essere una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione e la sede;
- il luogo dove é sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- il domicilio, ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata, cui notificare le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
- La controparte deposita presso la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni.
- Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni dinanzi alla Commissione. Fermo restando gli ordinari poteri di rappresentanza delle parti il datore di lavoro può essere rappresentato mediante procura o assistito da un Consulente del Lavoro o da altro soggetto abilitato; il lavoratore deve presentarsi personalmente e può farsi assistere da un Consulente del Lavoro o da altro soggetto. In caso di mancato deposito della memoria di cui al comma 6, la Commissione, preso atto dell’impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, archivia il procedimento dandone comunicazione all’istante
- Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione obbligatoria depositando l’eventuale ipotesi d’accordo, in tal caso, non si applica quanto previsto dal precedente comma 6.
1.Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 19 ha esito positivo, anche limitatamente ad una parte della domanda, la Commissione redige separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. La Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
- Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la Commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
- Si applicano laddove compatibili le disposizioni contenute nel presente regolamento.
- Copia del verbale deve essere consegnata, dal Presidente della Commissione, a ciascuna delle parti presenti contestualmente alla sottoscrizione.
- Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., le quali abbiano un oggetto diverso da quello inerente alla qualificazione di un contratto precedentemente certificato ai sensi degli artt. 75 e ss. del “decreto legislativo”, ovvero da quello di singole clausole contrattuali già precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del “decreto legislativo”, possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione con le modalità di cui agli articoli 19 e 20, in quanto compatibili. Le istanze di cui al presente articolo sono esenti dall’applicazione del bollo.
- Chi intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione deve rimettere alla Commissione un proprio scritto, secondo quanto previsto all’art. 19, comma 6.
- La Commissione, nel caso in cui il suddetto scritto pervenga oltre i termini previsti dall'art. 19 comma 6, provvede ad acquisire dalla parte che ha avviato il tentativo conferma scritta dell'attualità dell'interesse in ordine a procedere allo svolgimento del tentativo di conciliazione.
- Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l’eventuale ipotesi d’accordo e, in tal caso, non trovano applicazione i precedenti commi 2 e 3.
- Le parti intervengono nel procedimento personalmente, ovvero a mezzo di proprio rappresentante munito di procura conferita esclusivamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata. La suddetta autentica non potrà essere effettuata dalla Commissione di Certificazione o dai suoi componenti.
- La Commissione certifica le rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
- Si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nel presente regolamento.
- Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi dell’art. 31, comma 12, legge n. 183/2010.
- La Commissione opera sulla base del presente regolamento e secondo i codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del “decreto legislativo”.
- La Commissione raccoglie e tratta i dati personali ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento.
- I dati raccolti, in ottemperanza al GDPR 2016/679, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
- La Commissione e i collaboratori dei quali si avvalga, autorizzati al trattamento dei dati personali, non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni.
- La Commissione agisce quale contitolare dei dati con l’Ente Bilaterale Nazionale Confederale, in sigla E.BI.N.CONF, ai sensi dell’art. 26 GDPR 2016/679. La Commissione informa che il trattamento dei dati contenuti nella documentazione prodotta dale parti istanti, è finalizzatto unicamente alla gestione dell’attività di certificazione, assistenza e consulenza, e che lo stesso avverrà anche con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relative atti.
- La Commissione precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione ai procedimenti in caso di rifiuto delle parti di fornire gli stessi.
- Le parti istanti godono dei diritti di cui agli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che le riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione o di cancellazione di dati erronei, incomplete o raccolti in termini non conformi alla legge.
- Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 27/09/2021. Pubblicato all'indirizzo www.ebinconfitalia.it, alla Sezione “Commissione di Certificazione”, voce “Regolamento”, é trasmesso, per opportuna conoscenza, alla ITL competente di ogni provincia in cui si attiverà la Commissione stessa.
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