Assistenza persone con disabilità gravi

Assistenza persone con disabilità gravi

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023 il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2022. Cosiddetto “Dopo di noi”, di riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. La Legge 112/2016 infatti ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

A tal fine, per l’annualità 2022 il decreto assegna alle Regioni 76.100.000 euro.

Dopo di noi.

La Legge 112 del 22 giugno 2016 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta del “Dopo di noi”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno il sostegno familiare.
L’obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità, consentendogli per esempio di continuare a vivere – anche quando i genitori non possono più occuparsi di loro – in contesti il più possibile simili alla casa familiare o avviando processi di deistituzionalizzazione.

Come è noto, dal punto di vista legislativo e di programmazione degli interventi la materia è di competenza esclusiva delle Regioni, tranne la definizione dei livelli essenziali che rimane in capo allo Stato. Le Regioni, pertanto, definiscono gli indirizzi della programmazione, propedeutica all’erogazione delle risorse che consentono poi di realizzare gli interventi sul territorio. L’attuazione concreta degli interventi e dei servizi è invece di competenza dei Comuni, organizzati a livello di Ambiti territoriali.
A tal fine è istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, c.d. Fondo per il “Dopo di noi”, le cui risorse vengono ripartite ogni anno dal Ministero alle Regioni con apposito decreto.

Requisiti.

Il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, attuativo della legge n. 112/2016, ha fissato i requisiti per le prestazioni a carico del Fondo e stabilito le risorse da erogare alle Regioni per l’anno 2016.

  1. L’articolo 5 prevede che con le risorse del Fondo possono essere finanziati:
    percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione in soluzioni alloggiative che riproducono le condizioni abitative quanto più possibile proprie dell’ambiente familiare;
  2. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
  3. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
  4. interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
  5. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare.

La legge 112/2016 intende dare attuazione ai princìpi stabiliti dagli artt. 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli artt. 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009.

Il Parlamento Europeo ha portato ad esempio il “Dopo di Noi” italiano alla Commissione europea nella Risoluzione sull’attuazione della Strategia europea sulla disabilità (2017/2127 INI).

Risorse.

Il Fondo è stato istituito con una dotazione di:

  • 90 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 38,3 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Negli anni successivi le dotazioni sono state incrementate. Con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 è stata assegnata al Fondo una disponibilità di 76.100.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

Il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, ha assegnato alle Regioni 76.100.000 euro per l’anno 2022.

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