Codice fiscale per cittadini stranieri: guida dell'Agenzia delle Entrate

Codice fiscale per cittadini stranieri: guida dell’Agenzia delle Entrate

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Codice fiscale per cittadini stranieri: mini guida dell’Agenzia delle Entrate

Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito:

  • dallo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all’ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare
  • dalla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno

Lo Sportello unico per l’immigrazione attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio. Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri). Chi si rivolge alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il c.f. definitivo.

Se due o più persone hanno dati che generano lo stesso c.f., lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questura invitano il cittadino a recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che, dopo una verifica, rilascerà il codice fiscale definitivo.

CITTADINI STRANIERI CHE RICHIEDONO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Ai cittadini stranieri che richiedono protezione internazionale il codice fiscale è attribuito dalla Questura/Polizia di frontiera al momento della richiesta. Se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un c.f. provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che rilascia quello definitivo.

Con il c.f. provvisorio il cittadino può iscriversi all’Asl e fare la scelta del medico.

MINORI STRANIERI NON REGOLARI O NON ACCOMPAGNATI

Ai minori stranieri non regolari o non accompagnati, il c.f. è attribuito dall’Agenzia delle entrate su richiesta della struttura Asl tenuta a iscrivere il minore al Servizio sanitario nazionale. L’Asl comunica il codice fiscale a chi ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura che ospita il minore.

PROFUGHI UCRAINI (procedura speciale di accoglienza)

I cittadini ucraini che richiedono protezione temporanea ottengono il c.f. definitivo dalla Questura al momento di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo. Solo se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un codice fiscale numerico provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale definitivo.

CHI SOGGIORNA REGOLARMENTE IN ITALIA SENZA CODICE FISCALE

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, ma non hanno ancora il c.f., possono richiederlo a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

La richiesta deve essere motivata e accompagnata da uno dei seguenti documenti:

  • permesso di soggiorno valido
  • passaporto valido, con relativo visto (quando previsto), o altro documento riconosciuto dalle autorità italiane
  • attestazione di identità rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia del Paese di appartenenza
  • carta d’identità italiana.

Per richiedere il c.f. occorre presentare il modello AA4/8, compilato e sottoscritto, ed esibire un documento di identità, tra quelli sopra elencati, in corso di validità. Il modello e le istruzioni per compilarlo sono disponibili nella pagina “Modello e istruzioni AA4/8” del sito dell’Agenzia delle entrate.

CITTADINI COMUNITARI (PAESI UE)

I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il c.f. presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.

I cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (TEAM – tessera europea di assicurazione malattia).