Gestione TFR, procedura di mobilità e obblighi del Fondo Tesoreria

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Gestione TFR, procedura di mobilità e obblighi del Fondo Tesoreria. L’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 prevede la possibilità di trasferimento di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato. Oppure viceversa, senza determinare la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. L’articolo 30 sottolinea che ciò è verificabile “qualora ne ricorrano i presupposti”. Con il messaggio del 22 febbraio scorso n.851 l’Inps fornisce le indicazioni operative relativamente agli obblighi contributivi al Fondo di Tesoreria.

L’Istituto illustra le istruzioni su tre aspetti. Ovvero l’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del datore di lavoro privato che assume un dipendente in mobilità da un ente pubblico. Il passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico. La
compilazione della ListaPosPA per passaggio a un ente pubblico.

La gestione TFR

L’Istituto mira a regolamentare la gestione del Trattamento di Fine Rapporto nell’ipotesi di trasferimento dal pubblico al privato e viceversa. E a seguito della procedura di mobilità prevista dall’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001. Una strategia che consente alla Pubblica Amministrazione di ricoprire posti vacanti in organico attraverso un passaggio diretto di dipendenti. Sia che siano essi di qualifica corrispondente, sia in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Ovviamente previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.

La procedura può riguardare anche enti sanitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS). Infatti in queste ipotesi si può determinare il passaggio di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato o viceversa. E su questo aspetto intervengono i chiarimenti dell’Inps, e in particolare dove il datore di lavoro del settore privato sia obbligato al versamento del Fondo di Tesoreria. Ovvero che abbia almeno 50 dipendenti ed il lavoratore non abbia scelto di destinare il Tfr alle forme pensionistiche complementari. In questo caso la procedura costituisce una cessione del rapporto di lavoro e quindi non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Così come non si verifica il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.

Gestione TFR, trasferimento di un lavoratore dal pubblico al privato

Se il datore di lavoro del settore privato assume un dipendente proveniente dal pubblico impiego sarà tenuto a versare la contribuzione TFR al Fondo di Tesoreria. E a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Il Fondo di Tesoreria provvederà ad erogare il TFR e le relative anticipazioni per la quota parte di competenza del Fondo. Ovvero le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.

Inoltre con l’assunzione l’Inps trasferirà al datore di lavoro privato l’importo lordo del TFS/TFR maturato, che sarà calcolato in base ai dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso. E ciò deve avvenire anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro provvederà a liquidare il TFS/TFR maturato.

Trasferimento di un lavoratore dal privato al pubblico

Invece nel caso in cui il dipendente transiti dal privato al pubblico, le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria restano allo stesso fondo. E potranno essere liquidate al momento della cessazione del rapporto di lavoro se il lavoratore lo richiede. L’Inps sottolinea che che semplificare gli adempimenti, la domanda può essere inoltrata direttamente dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria.

A decorrere dalla data del trasferimento, la PA di destinazione è tenuta al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza. Infine l’Ente pubblico dovrà procedere alla rivalutazione delle quote di TFR maturate nel Fondo di Tesoreria e al recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

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