Restituzione delle somme indebitamente percepite: le istruzioni dell’Inps

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Restituzione delle somme indebitamente percepite: le istruzioni dell’Inps. Con la circolare n.174 licenziata il 22 novembre scorso, l’Istituto fornisce le indicazioni operative sulle modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite disciplinata dall’articolo 150, decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020. La comunicazione dell’Inps cita testualmente che la norma “ha disciplinato le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. La disposizione ha inoltre previsto, a favore del sostituto d’imposta quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.

La norma non trova applicazione nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili. Non si applica, inoltre, nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento. La circolare illustra, infine, le indicazioni e i criteri per la determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione. Con un successivo messaggio saranno fornite le ulteriori istruzioni operative necessarie agli adeguamenti dei sistemi informativi”.

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