DECRETO FLUSSI

INL – Nota 2066/2023: Decreto Flussi 2023

Condividi su:

INL – Nota 2066/2023: Decreto Flussi 2023 – Asseverazione senza parametri oggettivi di congruità

Con la nota 2066/2023, l’INL esamina la disciplina dettata dal decreto flussi e fornisce chiarimenti utili.

IL DL 20/2023 si è prefissato l’introduzione di misure di programmazione dei flussi secondo procedure semplificate. Questo per consentire la riduzione dei tempi di rilascio dei nulla-osta al lavoro. Tale DL non fa altro che recepire le novità del DL 73/2022, apportando modifiche strutturali al TU sull’immigrazione.

Tra le diverse novità, l’attribuzione esclusiva delle competenze in materia di valutazione della capacità economica/ patrimoniale e congruità con le richieste di manodopera. Le valutazioni, prima demandate all’ Ispettorato, sono ora attribuite a professionisti ( commercialisti , consulenti del lavoro e avvocati – L. 12/1979) tenuti ad asseverare congruità e capacità economica. In alternativa la stessa funzione può essere svolta da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con il Ministero, che impegnano le OO.SS. a garantire il rispetto dei prescritti requisiti da parte dei propri associati. Resta invece attribuita all’Ispettorato la competenza in materia di conversione dei permessi di soggiorno oltre, ovviamente, alla funzione accertativa e di controllo.

Sul verifica della “ capacità economica “ la nota n. 2066/2023 richiama la circ. n. 3/2023 con la quale sono stati illustrati i requisiti reddituali che il datore di lavoro (persona fisica, ente o società) è tenuto a dimostrare al fine di poter assumere cittadini stranieri non appartenenti all’U.E. fornendo, a tal fine, criteri per specifiche casistiche e settori produttivi.

Per quanto concerne la verifica della congruità del numero di assunzioni con lo status aziendale ( desunto da capacità patrimoniale, fatturato , numero dei dipendenti ecc. ecc. ), l’ Ispettorato esclude meccanismi di sommatoria delle soglie reddituali per più assunzioni.

Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri elementi oggettivi. Il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, di tali requisiti reddituali:

  1. fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza;
  2. reddito imponibile superiore ad € 30.000 e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze.

Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l’azienda.

Nell’ipotesi di impresa di nuova costituzione l’ Ispettorato ritiene opportuna la valorizzazione di indici rivelatori della capacità economica datoriale. Ad esempio:

  • l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività
  • la consistenza del capitale sociale versato.

Il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa.

 

Lascia un commento