Fringe benefits: interessi su mutui.

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I lavoratori potranno fruire dal 2024 di un aiuto al reddito per far fronte al caro mutui o al caro affitti.

Infatti, rientrano per la prima volta in assoluto, tra le somme erogate o rimborsate in esenzione, gli interessi sui mutui e le spese per l’affitto.

Non presenta difficoltà il meccanismo di fruizione del rimborso o dell’erogazione di somme per le spese dell’affitto.

Nel 2024, viene stabilito un tetto diversificato per i fringe benefits a seconda della categoria di dipendenti di appartenenza:

  • 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico;
  • 1.000 euro per i lavoratori senza figli fiscalmente a carico.

 Procedura da seguire per fruire dei benefit sul mutuo;

Nel caso dei mutui, la Circolare Agenzia delle entrate n. 326/E/1997, specifica che l’ambito applicativo della disposizione comprende 

  • sia il finanziamento concesso direttamente dal datore di lavoro 
  • sia le forme di finanziamento concesse da terzi con i quali il datore stesso abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a proprio carico. 

Di regola, la concessione del prestito agevolato da parte di terzi prevede la stipula di un’apposita convenzione con un istituto di credito in base alla quale il datore di lavoro si accolla una quota degli interessi relativi al prestito erogato al dipendente, corrispondendo direttamente alla banca il relativo ammontare.

Conseguentemente, l’importo corrispondente alla quota degli interessi di cui si fa carico il datore di lavoro non entra nella disponibilità del dipendente e la banca addebita a quest’ultimo la rata del prestito al netto del suddetto ammontare.

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E/2010, chiarisce che, se l’azienda accredita il contributo tramite bonifico sul conto corrente su cui avviene la disposizione permanente di addebito del mutuo, con data della valuta di accredito del contributo coincidente con quella di addebito della rata del mutuo da parte della banca, secondo il piano di ammortamento, si evita che il contributo erogato dal datore di lavoro rientri nella disponibilità del dipendente.

Pertanto, secondo le regole generali, ex art. 51, comma 4, lettera b, del T.U.I.R., in caso di concessione di prestiti, compresi i mutui prima casa, concorre al reddito da lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi, computati al netto del contributo erogato dall’azienda.

Dal canto suo, l’azienda deve esporre nelle annotazioni al modello 770, insieme al valore di eventuali compensi in natura concessi ai propri dipendenti, anche l’ammontare del contributo aziendale erogato in relazione ai mutui stipulati dai dipendenti medesimi.