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Pensione anticipata: 64 anni di età e 38 di contributi entro il 2022

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Pensione anticipata: 64 anni di età e 38 di contributi entro il 2022. L’Inps informa che la legge di bilancio 2022 riconosce il diritto alla pensione anticipata, al raggiungimento entro il 31 dicembre 2022, dei 64 anni e 38 anni di anzianità contributiva. Infatti la norma coordina la previgente disciplina della pensione “Quota 100” applicabile alla pensione anticipata, ai requisiti pensionistici da maturare entro il 2022. La circolare INPS n.38 dell’8 marzo scorso fornisce le istruzioni per l’applicazione delle nuove disposizioni. In particolare, la circolare illustra i requisiti per il diritto alla pensione anticipata, la decorrenza del trattamento pensionistico. Oltre alla maturazione del requisito contributivo a seguito di riscatto e i termini di pagamento dei TFS / TFR.

Requisiti per il diritto alla pensione anticipata

Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto, in via sperimentale, il conseguimento del diritto alla pensione “quota 100”. Ovvero un’opportunità per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS.  Nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. E che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Resta invariato che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Quindi gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata maturano il diritto alla pensione anticipata. Ovvero al raggiungimento entro il 31 dicembre 2022 di almeno 64 anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente. Fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, e 6 e 7, del decreto-legge n. 4/2019.

“Quota 100”

Il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Le lettere b) e c) del comma 87 dell’articolo 1 in esame coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”. Che è applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022. In particolare il riferimento è alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria. Che siano gestite dall’INPS (art. 14, comma 2), secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.

Inoltre è applicabile al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui (art. 14, comma 3). E i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019. Si riferisce inoltre alla disciplina della decorrenza della pensione anticipata per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (art. 14, comma 6). E all’applicabilità per il personale del comparto Scuola e AFAM -Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 14, comma 7).

Chi non accede alla pensione anticipata

Con le istruzioni diramate con la circolare n. 11/2019 e con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019 è possibile risalire alle categorie escluse. Non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria.  Nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza. Oltre alle categorie di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997. E con inquadramento nel Gruppo A, a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

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