Le colpe del datore di lavoro e del carrellista che investe un lavoratore.

Condividi su:

La dinamica dei fatti e le responsabilità del datore di lavoro e del carrellista

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2022, n. 22164 riferisce che “il giudice di prime cure affermato la penale responsabilità degli imputati datore di lavoro e carrellista dipendente di tale datore di lavoro in ordine al delitto loro ha scritto sulla base delle seguenti considerazioni:

  • la dinamica dell’infortunio, che ebbe a causare lo schiacciamento della persona offesa M.J. [trasportatore “padroncino”] contro la sponda del camion, da costui condotto e fermo nella zona positivamente dedicata allo scarico carico di merci nell’impresa Finiture Livenza gestita dall’imputato S.G. [datore di lavoro], da parte di altro veicolo muletto, condotto dal dipendente coimputato P.A. [carrellista dipendente di XX], che abbia collidere contro tale persona con la parte posteriore di tale mezzo muletto, ed in piena violazione delle norme di sicurezza e delle prescrizioni di legge;
  • l’assenza di opportune e idonee indicazioni in tale luogo area di carico scarico su dove non potessero transitare né fermarsi i pedoni, indicazioni che solo dopo l’evento considerato vennero poste ed evidenziate con opportuna ed efficace segnaletica;
  • la mancata osservanza/rispetto delle regole/prescrizioni impartite sulla base di pur previsto rischio, non adeguatamente protetto, e soprattutto la mancanza di loro attenta osservanza e corrispondente sorveglianza da parte del responsabile della ditta XX, risultando, come visto, consentito al M.J. di trovarsi non certo all’interno dell’apposita cabina di attesa predisposta in apposita e distinta zona, bensì proprio nei pressi del camion da costui recato in detta azienda per tali operazioni;
  • la mancanza della minima attenzione, da parte di P.A. [carrellista], anche delle normali regole di attenzione e prudenza nella eseguita manovra posta in essere senza alcun riguardo possibile presenza di persone appiedate”.

Le omissioni penalmente rilevanti che hanno portato alla condanna del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2022, n. 22164, nel respingere entrambi i ricorsi degli imputati e per l’effetto confermando il ragionamento dei giudici di merito, sottolinea con approvazione che <<sulla scorta di tali evidenze il giudice di prime cure concludeva nel senso che “…se le pur previste ed indicate modalità di sicurezza fossero state osservate pretese dai due imputati nei rispettivi ruoli e funzioni-posizioni di garanzia, l’infortunio sarebbe stato evitato.”

In appello la linea difensiva di entrambi gli imputati era stata che l’evento lesivo accaduto a M.J. dovesse attribuirsi, esclusivamente alla colpa dello stesso, che avrebbe posto in essere un comportamento del tutto imprevisto ed imprevedibile, esorbitante da ogni criterio di valutazione del rischio inerente all’attività che, in quel momento stava svolgendo P.A. nell’adempimento delle sue mansioni.

Vi sarebbe stata, quindi, e il tema è stato riproposto in questa sede, un’interruzione del nesso causale tra quanto riferibile alla condotta dei singoli imputati e l’evento.

Ebbene, la corte territoriale, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto – e pertanto immune dalle proposte censure di legittimità – non si è sottratta al confronto con i motivi di gravame sul punto, ma li ha argomentatamente confutati, sul rilievo, quanto allo S.G., che l’attività di P.G. svolta dallo spisal subito dopo il fatto ” ha accertato… che non erano presenti misure di prevenzione e protezione atte a garantire l’incolumità dei lavoratori a terra con presenza di carrelli elevatori in movimento nell’area magazzino” e che ” nello specifico le norme generali di comportamento affisse all’ingresso del magazzino ricevimento merci non prevedevano l’allontanamento del personale a terra durante la movimentazione del carrello elevatore né una procedura specifica da attuare per le operazioni di carico/ scarico con intervento dell’autotrasportatore a terra per spostamento telone e apertura/chiusura sponde.

Nell’area magazzino non vi era segnaletica orizzontale e verticale di sicurezza in quanto il rischio non era stato valutato. Proprio per tale omissione – ricorda la sentenza impugnata – lo spisal ha elevato la contravvenzione p.e.p. dall’art. 28 co. 2 lett. a) del d.lgs. 81/08 nei confronti di S.G. per aver omesso “… di valutare tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di carico/scarico di materiali da fornitori esterni con utilizzo di carrelli elevatori e non ha preso le misure tecniche procedurali atte a eliminare/ridurre per quanto possibile il rischio di investimento”.

Nell’elevare la contravvenzione, lo spisal prescriveva a S.G. che “nel caso in cui la presenza di lavoratori a piedi nell’area di carico/scarico si renda necessaria per la buona esecuzione dei lavori (vedi fornitura commessa a sponda di materiale pallettizzato da scaricare, spostamento telone ecc.) dovranno essere prese misure appropriate atte a garantire l’incolumità dei lavoratori a piedi.

Durante la movimentazione del materiale il carrello elevatore dovrà operare solo quando il lavoratore a piedi avrà terminato le proprie mansioni e si troverà in una zona sicura”.

Queste prescrizioni – rileva la corte di merito – sono successivamente osservate dalla ditta XX.

Logica appare pertanto la conclusione, che vuole essere di tutta evidenza, che se le misure indicate dallo spisal, in particolare con riferimento a quelle appena viste in cui la presenza di lavoratori a piedi nell’area di carico/scarico si renda necessaria per la buona esecuzione dei lavori fossero state presenti alla data del 16/5/2014, l’incidente non si sarebbe verificato”.

Colpa generica e colpa specifica del carrellista

La sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2022, n. 22164 ha respinto il ricorso avverso la sentenza della “Corte di Appello di Venezia che con sentenza dell’11/3/2021, ha confermato la sentenza con cui il 10/10/2019, all’esito di dibattimento svolto nelle forme del rito ordinario, il Tribunale di Treviso aveva dichiarato S.G. [datore di lavoro] e P.A. [carrellista] responsabili del delitto loro ascritto e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati, colla concessione dei doppi benefici di legge, alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la trasmissione di copia della sentenza all’INAIL di Conegliano, per quanto di competenza dell’Ente.