C’è impresa familiare anche tra conviventi di fatto. Il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, infatti, sono diritti fondamentali che non ammettono eccezioni e richiedono uguale protezione in ogni contesto.
Quindi non solo nella famiglia fondata sul matrimonio e nelle unioni civili, ma anche nella famiglia di fatto. Lo stabilisce la Corte costituzionale nella sentenza 148/2024, dichiarando illegittime le norme del codice civile (art. 230-bis, comma 3, e 230-ter) che, finora, hanno precluso al convivente di lavorare a pieno titolo nell’azienda del compagno.
La pronuncia, inoltre, scioglie la riserva sul diritto all’iscrizione previdenziale dei conviventi di fatto, formulata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (si veda ItaliaOggi del 7 giugno 2023).
Unioni e convivenze. La questione di legittimità costituzionale era stata posta dalle S.U. civili della Cassazione, sulle norme che escludono il convivente more uxorio dal novero dei familiari abilitati a prestare lavoro nell’impresa familiare.
La legge n. 76/2016 (c.d. Cirinnà) ha introdotto e disciplinato le “unioni civili” e le “convivenze di fatto”: le prime possibili solo tra persone dello stesso sesso; le seconde tra persone dello stesso o di sesso diverso. In merito all’impresa familiare, la legge Cirinnà ha voluto la completa equiparazione dei partner al coniuge solo per le unioni civili, con il riconoscimento di tutti i conseguenti diritti e anche obblighi di natura fiscale, patrimoniale e previdenziale.
Invece, per le convivenze ha attribuito al convivente «che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente» il diritto di «partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato», a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società.
