IVA sul distacco di personale.

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La normativa originaria e la sua incompatibilità con il diritto UE

Fino al 31 dicembre 2024, l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988 stabiliva che i prestiti e i distacchi di personale non fossero rilevanti ai fini IVA, purché il distaccatario rimborsasse esclusivamente il costo effettivo sostenuto dal distaccante per il lavoratore distaccato, includendo retribuzione, contributi e oneri assicurativi.

Tale disposizione era basata sull’idea che, in assenza di un margine di profitto, il distacco non configurasse una vera e propria prestazione di servizi.

Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19), ha sancito l’incompatibilità di questa norma con la Direttiva IVA (2006/112/CE), stabilendo che:

  • il distacco di personale è una prestazione di servizi ai fini dell’IVA se esiste un nesso diretto tra il servizio reso (prestazione lavorativa) e il corrispettivo ricevuto (rimborso dei costi);
  • è irrilevante che l’importo versato dal distaccatario corrisponda esattamente ai costi sostenuti dal distaccante, poiché ciò non esclude l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
  • la normativa italiana, escludendo a priori tali operazioni dall’IVA, violava il diritto dell’Unione.

La nuova disciplina dal 1° gennaio 2025

Per conformarsi ai principi sanciti dalla Corte UE, l’art. 16-ter del Decreto legge Salva Infrazioni (n. 131/2024) ha abrogato l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, ridefinendo il regime fiscale dei distacchi di personale.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, tutti i distacchi di personale tra imprese sono imponibili IVA, anche se avvengono a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti.

La nuova disciplina prevede:

  • assoggettamento a IVA di tutti i rimborsi per distacco di personale, indipendentemente dalla presenza di un margine di profitto;
  • l’imposta si applica a tutti i contratti di distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025;
  • clausola di salvaguardia: i contratti stipulati prima di tale data rimangono esenti da IVA, purché conformi alla normativa previgente e in assenza di accertamenti definitivi.

NOTA BENE: Rispetto al passato il distacco di personale diventa sempre un’operazione imponibile ai fini IVA, eliminando la possibilità di considerarlo fuori campo IVA in caso di mero rimborso.

Questo implica:

  • aumento dei costi per il distaccatario, se non può detrarre l’IVA;
  • maggiore complessità gestionale per le imprese e gli enti pubblici che adottano questo strumento;
  • necessità di rivedere i contratti di distacco per adeguarsi al nuovo regime fiscale.

Agenzia delle Entrate: confermata l’imponibilità IVA dei distacchi di personale

Nella risposta n. 38/E del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia per la prima volta sul trattamento IVA dei distacchi di personale dopo le modifiche introdotte dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024.

Confermando l’allineamento dell’ordinamento nazionale ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-94/19, l’Agenzia ribadisce che il distacco del personale configura una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, anche se avviene senza un margine di profitto e a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti dal distaccante.

Nel caso specifico, il distacco non avviene tra società appartenenti allo stesso gruppo, ma tra Alpha S.p.A. e l’Azienda Beta per i Servizi Sanitari.

L’Agenzia sottolinea che esiste un nesso diretto tra il servizio reso e l’importo corrisposto, poiché il versamento da parte di Beta è condizione necessaria per il distacco del personale.

Di conseguenza, il rimborso percepito dalla distaccante deve essere assoggettato a IVA.

Pertanto, per tutti gli accordi di distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, i rimborsi versati dal distaccatario al distaccante, anche se limitati al costo effettivo del personale (inclusi oneri contributivi e assicurativi), rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA e devono essere fatturati con applicazione dell’aliquota ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate conferma così l’allineamento della normativa italiana alla giurisprudenza comunitaria, eliminando l’eccezione normativa che in passato escludeva l’IVA sui distacchi di personale.