Con la risposta n. 89/2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i vantaggi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, finalizzati a promuovere l’immagine aziendale, rappresentano un beneficio economico per i lavoratori se non esistono obblighi contrattuali specifici per il loro utilizzo. Pertanto, qualora il valore di tali benefit superi il limite di € 258,23 stabilito dall’art. 51, comma 3, del TUIR, questi sono considerati parte del reddito imponibile IRPEF.
La Società in questione, quotata nel mercato statunitense e con attività in diversi Paesi, opera nel settore della produzione e commercializzazione di caffè, tè e prodotti derivati, oltre a cibo e bevande in generale. Possiede inoltre una caffetteria in Italia che offre ai suoi dipendenti alcuni benefit: una bevanda gratuita giornaliera e un sacchetto di caffè selezionato al mese, nonché occasionalmente articoli promozionali come tazze o spillette con il logo aziendale.
Questi omaggi sono collegati ai prodotti che i dipendenti devono vendere o promuovere, essendo quindi parte integrante della strategia di marketing aziendale. Gli articoli promozionali sono specificamente disegnati per rappresentare l’identità aziendale e sono forniti ai dipendenti con l’intento di diffondere l’immagine aziendale per scopi commerciali e promozionali.
La Società sostiene che questi benefici non dovrebbero contribuire al reddito imponibile dei dipendenti, in quanto rappresentano un’esclusiva strategia aziendale. Si appella alla risoluzione n. 178/E del 2003, che stabilisce che le erogazioni fatte esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro non contribuiscono alla base imponibile del dipendente.
L’Agenzia sottolinea che i benefit sono disponibili a tutti i dipendenti indipendentemente dalle vendite o dalla performance lavorativa, e che i dipendenti possono decidere liberamente di usufruire o meno degli omaggi, data l’assenza di obbligazioni contrattuali specifiche.
Di conseguenza, l’Agenzia conclude che, se il valore dei benefit eccede il limite di € 258,23, questi devono essere considerati come reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, contribuire alla formazione della base imponibile come beni in natura.
