Nuove condizioni dei tempi vita-lavoro, cambia il congedo parentale. Nel Decreto Trasparenza approvato dal Consiglio dei Ministri entra a pieno regine la nuova tipologia di congedo paternità obbligatoria di 10 giorni. Che aumenta da 10 a 11 mesi di congedo se genitore solo, aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino per cui usufruire del congedo parentale. E viene esteso il diritto a indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste. Anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
Il Consiglio dei Ministri recepisce la direttiva europea in materia di trasparenza su proposta del Ministro Orlando. Come nel caso dell’obbligo di informazione del lavoratore in merito alla posizione contrattuale di lavoro, anche questa direttiva guarda al miglioramento delle condizioni di vita.
Nuove condizioni dei tempi vita-lavoro
Il decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1158. Ovvero relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Ha come finalità quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori. Quindi per coloro che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza. Per conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere. Sia in ambito lavorativo che familiare.
Nuove condizioni dei tempi vita-lavoro, cosa cambia
Le nuove condizioni dei tempi vita-lavoro scandiscono una nuova tipologia di congedo di paternità. Che sarà obbligatorio e della durata di dieci giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore. E nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo. Ovvero disciplinato dall’articolo 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, T.U, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. E che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Le novità per il genitore solo
E’ stata aumentata da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo. Nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30 per cento della retribuzione, nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi. Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30 cento della retribuzione.
Pertanto, ai limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità aumentano da sei a nove. In caso di disabilità grave del figlio l’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito è del 30%.
Lavoratrici autonome e libere professioniste
Le nuove condizioni dei tempi vita-lavoro stabilite dal Decreto prevedono un aumento da sei a 12 anni dell’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale. E indennizzato nei termini appena descritti.
Mentre è stato esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste. E anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
