Riforma del codice della crisi d’impresa e insolvenza, tutte le novità

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Riforma del codice della crisi d’impresa e insolvenza, tutte le novità in vigore. A partire dal 15 luglio sono entrate in vigore le novità introdotte dal Dlgs del 17 giugno 2022, che stravolge il modo di pensare di chi ha responsabilità nella conduzione aziendale. Quindi fare l’amministratore di società e imprese non è più la stessa cosa e prevede nuove responsabilità.

Riforma del codice della crisi d’impresa

La riforma del codice dell’impresa prevede che gli amministratori devono dotarsi di nuovi strumenti per prevenire, curare e affrontare i possibili segnali di pericolo della perdita della continuità aziendale. E che ora sono coniati da specifiche disposizioni e non più genericamente ipotizzati da principi generali. Gli operatori che dovranno ottemperare alla nuova normativa sono alle prese con i nuovi strumenti di monitoraggio, cruscotti di controllo, misurazione della gestione e altro. Diversamente l’amministratore sarà privo di protezione da responsabilità patrimoniali che la legge oggi aggrava attraverso le disposizioni del Codice della crisi d’impresa.

Infatti il sistema di monitoraggio e di controllo per monitorare la crisi d’impresa deve essere prospettico, proiettato al futuro e ai possibili rischi che la gestione aziendale può trovare sulla sua strada.

Riforma del codice della crisi d’impresa, cosa è cambiato dal 15 luglio

La riforma del Codice della crisi d’impresa ha introdotto la definizione di adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L’articolo 3 stabilisce che gli imprenditori individuali devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte. Mentre gli imprenditori collettivi devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Infatti l’art. 2086 Codice Civile prescrive che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Misure per prevenire la crisi d’impresa

A partire dal 15 luglio le misure per prevenire la crisi d’impresa per ritenere adeguati gli assetti organizzativi, devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di allarme tributaria e previdenziale di cui al quarto comma dell’art. 3 Ccii;
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2 della Composizione negoziata della crisi d’impresa.

Debiti tributari e previdenziali, nuovi segnali di allarme

La vera novità è costituita dai segnali di allarme che il quarto comma dell’art. 3 ora fissa in parametri specifici:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1, cioè le esposizioni (molto esigue) verso Agenzia delle entrate, Inps, Inail e Agenzia della riscossione.

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