È vietato il patto anticipato, tra aziende e lavoratori, finalizzato all’erogazione mensile del Tfr, che, naturalmente, viene liquidato alla fine del rapporto di lavoro.
È vietato perché un accordo sull’anticipazione del trattamento di fine rapporto (Tfr), nelle ipotesi di legge e in altri casi, può avere ad oggetto solo il Tfr maturato al momento della pattuizione.
A stabilirlo è l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con nota prot. n. 616/2025, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. n. 2899/2025). Eventuali violazioni sono da considerare integrazioni retributive e, come tali, soggette a prelievo contributivo.
