Decontribuzione 2022 per lavoratori dipendenti, le condizioni dell’esonero

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Decontribuzione 2022 per lavoratori dipendenti, le condizioni dell’esonero. La retribuzione imponibile mensile non deve eccedere l’importo di 2.692 euro. E in questa riduzione contributiva è contemplata anche la tredicesima mensilità. Si esclude invece la quattordicesima che non è prevista da tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L’esonero spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.

Decontribuzione 2022 per lavoratori dipendenti

L’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore che nell’anno 2022 potrà raggiungere complessivamente 34.996 euro. Ovvero 2.692 euro moltiplicato per 13 mensilità. Questo significa che se un lavoratore percepisce in un singolo mese una retribuzione lorda superiore a quella indicata, per quella mensilità non avrà diritto al beneficio. Come ha chiarito la circolare Inps, lo sconto applicato è dello 0,8% dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.

Decontribuzione 2022, la circolare dell’Inps

Con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 l’Inps ha fornito le indicazioni utili all’applicazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022. E destinato ai lavoratori subordinati. Lo sgravio riguarda la quota dei contributi IVS trattenuti a carico dei lavoratori. La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Con la circolare di cui sopra, l’Istituto fornisce le indicazioni per la corretta applicazione del beneficio all’interno del Libro Unico del Lavoro. E della denuncia contributiva UniEmens.

Prestazioni pensionistiche inalterate, ma aumento dell’Irpef

L’agevolazione non impatta sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Questo significa che il lavoratore potrà continuare a maturare la stessa pensione. A questo bisogna aggiungere che la decontribuzione 2022 non si può applicare ai rapporti di lavoro domestico. Alla riduzione della contribuzione dovuta dal lavoratore dipendente corrisponde però un aumento dell’imponibili fiscale. Su cui sarà calcolata l’imposta sul reddito delle persone fisiche Irpef.

Esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre i lavoratori destinatari dell’esonero a partire dal flusso Uniemens. Già dal mese di marzo i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti elementi:
  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L024;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento. Al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Invece con riferimento alla tredicesima mensilità:
  • nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “L025”, se erogata in unica soluzione o “L026” se si tratta di un rateo;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Esposizione in “PosPA” di UniEmens

Per quanto riguarda i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica nel flusso Uniemens- ListaPosPA devono compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”. E seguendo queste modalità:
  • nell’elemento “AnnoRif” va inserito l’anno di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento “MeseRif” va inserito il mese di riferimento del beneficio;
  • nell’elemento “CodiceRecupero” va inserito il codice “29”;
  • nell’elemento “Importo” deve essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.
Invece per esporre l’importo dello sgravio a valere sulla tredicesima mensilità e corrisposta in un’unica soluzione sono istituti altri codici di recupero. Ovvero:
  • “30”, se corrisposta in unica soluzione;
  • 31” se corrisposta in ratei mensili.

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