Imprese agrituristiche e vitivinicole, l’Inps autorizza l’importo dell’esonero. L’Istituto con il messaggio del 27 giugno 2022 n. 2581 comunica che sono disponibili gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato. Infatti sono state concluse le attività di gestione delle domande pervenute ed è stato verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste.
Imprese agrituristiche e vitivinicole, le disposizioni del Sostegni bis
Il Decreto Sostegni bis ha disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro delle imprese agrituristiche e vitivinicole. Quindi delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra. L’esonero è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi in agricoltura.
Dunque si tratta dell’esonero, a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021. A ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata. Ma nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata, sarà comunicata a mezzo posta elettronica la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”.
I beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato. E ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite posta elettronica certificata dell’importo autorizzato. Ovvero della disponibilità dell’esito nel “Portale delle agevolazioni” o nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.
Esito positivo delle domande, importo definitivo dell’esonero autorizzato
Inoltre per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati. E sono distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento. Ma anche per i lavoratori autonomi in agricoltura il 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande. Oltre all’importo dell’esonero autorizzato e con specifica news. Infine è stato comunicato l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.
Pagamento della contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato
La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione. Considerato che si tratta di una comunicazione effettuata entro il 20 giugno, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022. Inoltre sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, o regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, saranno dovute le sanzioni civili.
La verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” costituisce condizione per il riconoscimento dell’esonero. Pertanto l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito. Per il recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti, nel flusso Uniemens i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”. Con il significato di “Esonero contributivo e nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo. Infine la valorizzazione del codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022.
