Nuova Irpef e zero Irap per esercenti attività commerciali, arti e professioni. Con una circolare l’Agenzia delle Entrate comunica le novità introdotte per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. I sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile. Ed effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. Le novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per i destinatari di cui sopra sono previste dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021). Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta. E sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.
Nuova Irpef e zero Irap, gli adempimenti dei contribuenti
La nuova Irpef modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Quindi si passa dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro. E dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%. La circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Inoltre Agenzia chiarisce che chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022. Con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.
Abolizione dell’Irap
La circolare sulla nuova Irpef e zero Irap precisa che beneficiari dell’esclusione Irap sono le persone fisiche esercenti attività commerciali. Quindi titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Sono considerati fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Invece restano assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.
