Il Fisco controlla i crediti d’imposta incassati su ricerca e sviluppo. L’Agenzia delle Entrate sta effettuando pressanti attività di controllo nei confronti delle imprese che si sono avvalse del credito d’imposta per spese relative ad attività di ricerca e sviluppo. I funzionari del Fisco controllano l’effettività delle attività al fine di contestarne l’eventuale inesistenza. Ma puntano anche a sindacarne la spettanza nel merito, come sta accadendo in riferimento al requisito della novità. Anche se in questa fattispecie spesso l’Agenzia afferma l’inesistenza senza corredo di alcun parere tecnico del MISE.
Il Fisco controlla i crediti d’imposta
In ogni caso gli Uffici laddove non riconoscano il requisito della novità provvedono all’emissione di atti di recupero (ex art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008) delle somme indicate. E che sono state indebitamente utilizzate in compensazione come credito d’imposta.
Inoltre si irroga la corrispondente sanzione prevista dall’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, commisurata dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi e contestando l’inesistenza di questi ultimi. Il reato che si configura e’ di natura penale. Infatti l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 di crediti non spettanti o di crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro è punito ai sensi dell’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.
La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vincenza
Su questo argomento si e’ espressa la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Vicenza. In questa sede e’ stato affermato che in assenza di un parere da parte del MISE sussiste “l’eccesso di potere da parte dell’ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta”. La sentenza licenziata avvalora una tesi più volte sostenuta dalle Commissioni tributarie in quanto ha affrontato per la prima volta un ulteriore aspetto. Ovvero l’importanza dell’elemento probatorio.
Nel caso specifico, i Giudici della Commissione avevano accolto il ricorso del contribuente non facendo riferimento alla semplice mancanza di competenza tecnica dell’Amministrazione. Infatti quest’ultima non aveva fornito alcuna prova in relazione alle contestazioni che aveva sollevato.
