Esonero contributivo turismo, cultura e commercio, la domanda all’Inps

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Esonero contributivo turismo, cultura e commercio, la domanda all’Inps. Con il messaggio del 13 dicembre 2021 l’Istituto comunica la proroga al 16 dicembre per la presentazione della domanda. La scadenza per la richiesta di esonero precedentemente fissata all’11 dicembre è stata differita. Una decisione maturata in considerazione della concomitanza di altri adempimenti. Tutti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza Covid-19. Inoltre l’istituto conferma che con ulteriore messaggio verrà pubblicato l’esito della elaborazione delle domande di esonero. Saranno emanate le istruzioni per le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Esonero contributivo, le istruzioni

Le prime istruzioni sull’esonero contributivo sono state pubblicate lo scorso settembre. Si tratta delle “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Ovvero della decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio. E del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 prevede quanto segue. Ai datori di lavoro privati (…) è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Oltre all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021.  Nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. E con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile” cita la nota.

La compatibilità con gli ammortizzatori sociali

L’esonero contributivo è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale. E che risultano già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Pertanto ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono avere fruito dei trattamenti di integrazione salariale. Almeno parzialmente e a partire dai mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021. Conseguentemente questo esonero è compatibile, nei limiti della contribuzione dovuta, con gli ammortizzatori sociali.

Analogamente questa misura può trovare applicazione anche se l’azienda ricorra all’utilizzo di altri trattamenti di integrazione salariale. E con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19. Poichè questa agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione. Pertanto non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Così come stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

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