Le novità del Decreto Lavoro in materia di fringe benefit

Le novità del Decreto Lavoro in materia di fringe benefit

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Le novità del Decreto Lavoro in materia di fringe benefit

Il Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), convertito in legge e pubblicato lo scorso 3 luglio sulla Gazzetta ufficiale, ha confermato l’introduzione, per l’anno 2023, di un regime fiscale di maggior favore in materia di fringe benefit.

In particolare tra le novità del Decreto Lavoro troviamo all’art. 40, l’innalzamento, per il 2023, da 258,23 euro a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit (art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR) erogati ai dipendenti con figli a carico, includendovi anche le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Analizziamo le condizioni applicative della nuova disposizione.

Presupposti soggettivi

Sotto il profilo soggettivo, l’esenzione prevista dal Decreto Lavoro si caratterizza per un campo di applicazione più ristretto rispetto alla precedente in vigore nel 2022. Il Decreto Aiuti bis aveva, infatti, esteso l’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit all’intera platea di dipendenti; vi erano, quindi, inclusi tutti i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia determinati secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 TUIR.

Il regime di esenzione introdotto dal Decreto Lavoro del 2023 è, invece, riservato ai dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati (art. 12, comma 2, TUIR). La presenza di figli a carico costituisce, quindi, un vero e proprio requisito soggettivo per l’accesso del dipendente al nuovo regime di favore. Il comma 3 dell’art. 40 prevede, infatti, che il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. In assenza di figli a carico, si applica il regime ordinario previsto dall’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR; l’esenzione riguarderà, pertanto, solo fringe benefit in natura, con esclusione del rimborso delle bollette, assegnati dal datore di lavoro nel limite annuo di 258,23 euro.

Alla luce del requisito per l’accesso del dipendente al regime di favore introdotto dall’art. 40 del Decreto Lavoro, si auspica un prossimo intervento dell’Amministrazione finanziaria, volto a precisare alcune difficoltà applicative che potrebbero verificarsi.

Alcuni esempi

Nell’ipotesi di due coniugi lavoratori, potrebbe essere accertato se il valore dei fringe benefit esenti, incluso il rimborso delle bollette, ammonti complessivamente a 6.000 euro annui, oppure, se l’esenzione debba essere considerata una volta sola, ossia nell’ammontare complessivo di 3.000 euro.

Allo stesso modo, nelle ipotesi di affidamento congiunto dei figli o di separazione legale, divorzio, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui la detrazione viene ripartita, in mancanza di accordo, per metà tra i genitori (art. 12, comma 3, lett. c), TUIR), potrebbe essere specificato se il beneficio dovrà ripartirsi tra i due genitori separati o se spetterà per intero ad ognuno di essi.

Presupposti oggettivi

Quanto all’oggetto dell’esenzione, l’art. 40 si riferisce a “beni ceduti e dei servizi prestati” e a “somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. I fruitori di tali benefit possono essere identificati sia con i dipendenti, sia con i loro familiari, anche non a carico. Ciò in applicazione della regola generale in materia di fringe benefit, la quale prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, che i beni e i servizi – e, per il solo 2023, anche i rimborsi delle bollette – possono essere erogati al dipendente o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR.

Come per il 2022, l’esenzione fino a 3.000 euro riguarda, quindi, non solo i classici fringe benefit (beni e servizi in natura) ma anche somme di denaro per i rimborsi delle bollette.

Regime applicabile in caso di superamento del limite di 3.000 euro

Dal momento che l’art. 40 del Decreto Lavoro deroga esclusivamente alla prima parte del terzo periodo dell’art. 51, comma 3, TUIR, ossia all’ordinaria soglia di esenzione di 258,23 euro, rimangono applicabili le regole generali in materia di fringe benefit.

Tra queste c’è anche quella della tassazione integrale dei fringe benefit, incluso il rimborso delle bollette, assegnati ai dipendenti con figli a carico, nel caso in cui il loro valore superi il limite di 3.000 euro.

L’applicazione di tale regola non viene meno anche nell’ipotesi di conversione del premio monetario, cosicché se il valore dei fringe benefit e dei rimborsi per le bollette, fruiti in conversione di un premio, superi il limite di esenzione di 3.000 euro, lo stesso è assoggettato per intero a tassazione, in luogo dell’imposta sostitutiva prevista per i premi di produttività.

Trattamento previdenziale

L’innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit previsto dal Decreto Lavoro dovrebbe produrre effetti anche ai fini contributivi. Pertanto, entro il valore di 3.000 euro annui, i fringe benefit non dovrebbero concorrere a formare la base imponibile contributiva, in applicazione del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale (art. 6, D.Lgs. n. 314/1997).

In caso di superamento del limite, dovrebbe essere assoggettato a contribuzione il valore complessivo dei fringe benefit erogati e non solo la quota eccedente (cfr. Circ. INPS n. 49 del 2023, Messaggio INPS n. 4616 del 2022).

Erogazione dei fringe benefit in natura tramite buoni acquisti

Qualora il datore di lavoro decida, nell’anno in corso, di assegnare ai propri dipendenti con figli a carico fringe benefit esenti entro il limite di 3.000 euro, potrà avvalersi – con riferimento ai beni e servizi – dello strumento dei buoni acquisto (art. 51, comma 3-bis TUIR e art. 6, comma 2, D.M. 25 marzo 2016).

Nel caso di fringe benefit, si parla di buoni acquisto rappresentativi di una pluralità di beni e servizi, il cui valore cumulativo non dovrà superare, limitatamente al 2023 e per i soli beneficiari con figli a carico, i 3.000 euro. Nel caso degli altri dipendenti il limite è di 258,23 euro.

Inoltre, poiché, sotto il profilo temporale, la nuova esenzione per i fringe benefit è limitata al periodo d’imposta 2023 e i benefit, secondo il principio di cassa allargato, possono essere assegnati dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2024, è opportuno precisare che in caso di attribuzione mediante buoni acquisto rileva il momento di assegnazione degli stessi e non il loro materiale utilizzo; questo, quindi, potrà avvenire anche in periodi d’imposta successivi al 2023 (Circ. 5/2018).

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