Attività e componenti del nucleo familiare a cui viene riconosciuto il SFL

Attività e componenti nuclei familiari a cui viene riconosciuto il SFL

Condividi su:

Attività e componenti del nucleo familiare a cui viene riconosciuto il SFL

Per quali attività viene riconosciuto il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Nell’ambito del SFL possono essere avviate attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, orientamento specialistico, avviamento a formazione, supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, supporto all’autoimpiego nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

Chi può accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Possono accedere alla misura di Supporto per la formazione e il lavoro i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Il SFL può essere utilizzato esclusivamente anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.
Nella richiesta, l’interessato è tenuto a dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Quali componenti del nucleo possono accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) anche se destinatari dell’Assegno di inclusione (ADI)?

Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza:

  • tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza,
  • che non hanno disabilità o non autosufficienza
  • di età inferiore a 60 anni
  • senza carichi di cura
  • che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.