Copertura assicurativa del lavoratore nei periodi di contributo forfettario

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Copertura assicurativa del lavoratore nei periodi di contributo forfettario. Con la circolare n.72 del 21 giugno l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’accredito della contribuzione versata forfettariamente. E si esprime sulla copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario. E sia sui rimborsi di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso.

Copertura assicurativa del lavoratore, il procedimento di emersione

Con il procedimento di emersione i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari. La legge prevede che nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. La cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”.

Copertura assicurativa del lavoratore, il contributo forfettario da versare

Un terzo dell’importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfettario è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore. Tale contributo forfettario ai fini previdenziali è stato quantificato in misura fissa per ciascun mese o frazione di mese.

  • € 100,00 per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, secondo i codici Ateco di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale del 27 maggio 2020;
  • € 52,00 per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Copertura assicurativa del lavoratore per periodi di versamento contributo forfettario

La valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione. E all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione. Le informazioni relative allo stato della domanda di emersione presentata, sia presso l’Inps sia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, sono reperibili tramite la procedura “Emersione rapporti di lavoro”. Che viene rilasciata in ambiente intranet per le Strutture territoriali, con il messaggio n. 2979 del 2 settembre 2021.

Si invitano le Strutture territoriali a completare le attività di abbinamento dei versamenti per i quali non sia stato possibile l’abbinamento centralizzato, al fine di consentire l’accredito della contribuzione sull’estratto conto del lavoratore. Il processo di accreditamento, che è in fase di definizione e implementazione, sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.

Lavoratori dipendenti del settore privato

Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfettario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.

Pertanto, per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria – calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese. O frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

Inoltre si precisa che -sempre con riferimento agli operai non agricoli- il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge. Ad oggi il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Il limite settimanale è pari a € 206,23 per l’anno 2020 e pari a € 205,20 per l’anno 2019.

Quindi  posto che il valore della retribuzione forfettaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte.

Gli operai agricoli

La copertura assicurativa del lavoratore prevede caratteristiche specifiche per gli operai agricoli. In questo caso applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili. Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

Inoltre per gli operai agricoli si precisa che nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfettaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfettaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 e così di seguito.

 Lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona

Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva. Ovvero € 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore, a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all’applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

Rimborso di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso

“in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”. Si procederà per la quota di competenza dell’Inps, alla restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento. Sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

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