Il 30 giugno scade il termine entro il quale ciascun datore di lavoro è tenuto alla verifica del monte ferie maturato nel corso del 2023 dai propri dipendenti. Se le ferie non sono state godute, il datore di lavoro è passibile di sanzioni amministrative, oltre a dover versare anticipatamente i contributi previdenziali entro la successiva data del 20 agosto 2025.
Sono diverse le norme che disciplinano l’istituto delle ferie, prima tra tutte la Costituzione all’art. 36 configura un diritto irrinunciabile riconosciuto al lavoratore al fine di garantire, assieme al riposo giornaliero, il proprio ristoro psico-fisico. L’art. 2109, comma 2, del Codice Civile fornisce indicazioni in merito all’esercizio di tale diritto, stabilendo che:
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il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
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le ferie devono essere retribuite;
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il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
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la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.
Modalità di fruizione
Il diritto alle ferie è disciplinato anche all’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, recante disposizioni attuative delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE. L’art. 10 stabilisce:
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Durata minima del periodo feriale: 4 settimane, salvo condizioni migliorative da contratti collettivi;
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Modalità e tempi di fruizione:
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almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione in maniera continuativa;
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le restanti due settimane, anche frazionate, entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione (Cassazione, sentenza n. 26160 del 17.11.2020).
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Tempi di fruizione
Entro il 30 giugno di ciascun anno, i datori di lavoro devono verificare lo smaltimento del monte ferie maturato nei 24 mesi precedenti.
Il momento di fruizione dovrebbe essere concordato, ma se il lavoratore si rifiuta, è possibile la collocazione in ferie forzate. Il datore inadempiente è tenuto a versare i contributi INPS relativi ai giorni non goduti, oltre a poter incorrere in sanzioni.
L’obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, considerando anche i termini della contrattazione collettiva. Sono ammessi termini dilazionati, purché non si snaturi la funzione del diritto alle ferie.
La contrattazione può:
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ridurre eccezionalmente il limite minimo di due settimane di ferie da godere nell’anno;
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prevedere ferie aggiuntive oltre le 4 settimane;
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prolungare il termine di 18 mesi per la fruizione (CGUE cause riunite C-609/17 e C-610/17).
L’importo dei contributi per ferie non godute va aggiunto a quello del mese successivo alla scadenza (cioè luglio 2025) e versato entro il 20 agosto. Quando le ferie saranno effettivamente fruite o alla cessazione del rapporto, il datore potrà recuperare i contributi versati (sia quota datore che dipendente).
Sanzioni in caso di inadempienza
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Da 120 a 720 €: violazioni fino a 5 lavoratori per un solo anno;
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Da 480 a 1.800 €: violazioni oltre 5 lavoratori o per due anni;
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Da 960 a 5.400 €: violazioni oltre 10 lavoratori o per almeno 4 anni;
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Se oltre il 20% dei lavoratori non ha fruito delle ferie, è possibile la sospensione trimestrale del DURC.
Inoltre, il lavoratore può agire in giudizio per chiedere risarcimento del danno biologico o esistenziale, dimostrando il nesso causale con la mancata fruizione.
Prevenzione
Per evitare questi rischi, l’azienda deve pianificare per tempo le ferie (art. 2109 Codice Civile). La Corte di Giustizia Europea ha affermato che il datore deve sollecitare attivamente il lavoratore alla fruizione. La Cassazione ha confermato che:
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la determinazione esatta del periodo compete al datore;
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il lavoratore può indicare una preferenza;
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è necessaria una comunicazione preventiva prima della collocazione in ferie (ordinanza n. 24977 del 19.08.2022).
Cause sospensive
Il termine per fruire delle ferie è sospeso in caso di:
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Cassa integrazione (CIG);
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Malattia lunga durata;
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Maternità, congedi, permessi.
(Ordinanza n. 19330 del 15.06.2022)
In caso di CIG a zero ore: fruizione rinviata alla ripresa attività.
In caso di CIG a orario ridotto: ferie e permessi maturano in proporzione.
Monetizzazione e indennità sostitutiva
Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere monetizzato, salvo in casi eccezionali:
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Cessazione del rapporto;
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Contratti a termine inferiori a un anno;
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Astensione lavorativa prolungata oltre il minimo, prevista da contrattazione collettiva.
L’indennità sostitutiva è pari alle ferie residue moltiplicate per la retribuzione giornaliera o oraria.
