Anticipo del TFR, quando è possibile richiederlo

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Anticipo del Trf, quando è possibile richiederlo. La disciplina che norma l’anticipo del TFR è argomentata dall’articolo 2120 del Codice Civile. E al comma 6 spiega i requisiti necessari perchè il datore di lavoro sia tenuto ad erogarlo anticipatamente al lavoratore che ne faccia richiesta. Per il lavoratore si tratta di uno strumento utile, ma esistono specifiche modalità di erogazione previste dalla legge. Infatti il Tfr è uno strumento previdenziale che consente al lavoratore di beneficiarne e al datore di lavoro una maggiore flessibilità finanziaria.

Anticipo del TFR, i requisiti

Per ottenere l’anticipo del TFR il principale requisito è l’anzianità di servizio. Il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro deve avere almeno 8 anni di anzianità lavorativa alla data della richiesta. A seguire, il lavoratore dovrà giustificare la sua richiesta e dimostrare di avere una necessità per richiedere l’anticipo del contributo. Tra le opzioni considerate ammissibili c’è il sostenimento di spese sanitarie legate a terapie ed interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche. Oppur l’acquisto della prima casa per sè o per i figli corredato da atto notarile.

Invece il datore di lavoro dovrà considerare i limiti di soddisfacimento delle richieste. Possono essere soddisfatte annualmente richieste nel limite del 10% degli aventi titolo. E per il 4% del numero totale dei dipendenti.

Anticipo del TFR, le modalità

La richiesta di anticipo del TFR può essere evasa quando ricorrano tutti i requisiti. Qui l’azienda è tenuta a rispondere positivamente al fabbisogno del lavoratore. Quindi ad erogare anticipatamente il Trattamento di Fine Rapporto. E dovrà avvenire in misura non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Si tratta di una richiesta che può essere soddisfatta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. E sarà detratta dall’importo complessivo del Trattamento fino a quella data.

L’art.2120 del C.C. concede autonomia al datore di lavoro

I requisiti sopracitati per l’anticipo del TFR possono anche essere in parte superati. L’ultimo comma dell’art.2120 del Codice Civile concede al datore di lavoro l’adozione di misure e termini anche differenti dai vicoli di legge. Infatti i contratti collettivi e le pattuizioni individuali possono legittimamente prevedere anche condizioni di maggior vantaggio per il lavoratore. Non esistono divieti per cui l’anticipo del TFR possa essere riconosciuto anche in assenza dei requisiti sopracitati. Dunque spetta al datore di lavoro valutare se accogliere o meno le richieste del lavoratore. Spesso risultano determinanti le dimensioni dell’azienda e il numero di dipendenti in attivo.

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