Obbligo comunicazione lavoratori occasionali per attività imprenditoriali. Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronunciano sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. E chiariscono che gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono compresi tra i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione. Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Laddove tali enti svolgano anche in via marginale un’attività d’impresa sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo. E dovranno fare riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Obbligo comunicazione lavoratori occasionali
L’obbligo di comunicazione lavoratori occasionali esclude le aziende di vendita diretta a domicilio. Infatti la figura dell’incaricato alla vendita occasionale è esclusa dalla normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale. La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale non rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art.14. Mentre i redditi prodotti nella fattispecie rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.67.
Anche la pubblica amministrazione o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva. In quanto si riferisce ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, compresi gli enti pubblici non economici. Il Ministero e l’INL chiariscono che sono escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Per lavoratori autonomi occasionali impegnati in tale senso si intende a titolo esemplificativo i correttori di bozze. I progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.
Chi è esonerato dall’obbligo comunicazione
Il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo comunicazione lavoratori occasionali. Nella categoria degli esonerati rientrano anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese dai lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate ai sensi dell’art.14. Poichè sono già oggetto di specifici obblighi di comunicazione. Inoltre sono escluse le fondazioni Its che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che nell’espletamento dell’attività istituzionale si avvalgono delle attività di lavoratori autonomi occasionali. Queste non devono assolvere all’obbligo di comunicazione in quanto l’attività citata non è riconducibile ad attività d’impresa.
L’esonero delle società sportive e delle onlus
Si esclude l’obbligo comunicazionale anche per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e delle SSD. Infatti in questo caso l’obbligo comunicazionale si riferisce solo ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Con conseguente esclusione delle ASD e delle SSD che operano senza finalità di lucro. Infine resta da chiarire l’obbligo comunicazionale per gli studi privati. Gli studi professionali non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui all’art.14. In quanto la norma si riferisce esclusivamente a committenti che operano in qualità di imprenditori.
Infine è possibile affermare che si conferma l’obbligo di comunicazione lavoratori occasionali soltanto per quanti svolgono attività imprenditoriali.
Quindi sono escluse le attività di natura intellettuale, l’incaricato alla vendita occasionale, il procacciatore d’affari occasionale. Ma anche le prestazioni resi a favore degli Enti del Terzo settore, salvo che non svolgono attività commerciali.
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