Esonero TFR e ticket di licenziamento prorogati al 2022

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Esonero TFR e ticket di licenziamento prorogati al 2022. Con il messaggio del 29 marzo l’Inps fornisce le istruzioni operative per accedere agli sgravi. E annuncia la proroga al 2022 delle disposizioni previste dalla legge 125 del 16 settembre 2021. Che si rivolge alle società in fallimento o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Quindi ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR. E relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento. Gli esoneri sono riconosciuti anche per l’annualità 2022 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro.

Esonero TFR e ticket licenziamento

La novella legislativa ha modificato il comma 2 dell’articolo 43-bis sulla copertura finanziaria dell’esonero TFR e ticket licenziamento. E ha esteso anche per l’annualità 2022 il finanziamento a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS). Il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri. E individua distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

Esonero TFR e ticket di licenziamento, le opzioni in base alle scelte operate da azienda e lavoratore

Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa, si precisa che le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 non modificano la destinazione. E l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente. Pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni.

Ovvero con versamento ai Fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Con versamento al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. E infine con accantonamento presso il datore di lavoro. Nella prima ipotesi l’Istituto provvederà a trasferire il TFR maturato. E afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale al fondo pensione di destinazione. Invece nel secondo e terzo caso, l’Istituto provvederà al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

Istruzioni per le aziende

Le aziende possono concorrere all’esonero TFR e ticket di licenziamento. Le aziende che intendano richiedere gli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Quindi la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto. E afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS.

E infine la misura complessiva del contributo previsto dal c.d. ticket di licenziamento da calcolare, secondo le indicazioni precisate da ultimo con la circolare n. 137/2021. E con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del decreto-legge in commento.

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