Il Decreto Attuativo del 25 Giugno 2024, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, norma la maxi-deduzione del costo del lavoro prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Questo decreto prevede misure specifiche di riduzione del costo del lavoro per le imprese che assumono lavoratori subordinati con contratti a tempo indeterminato. I requisiti da rispettare sono diversi, tra cui spicca l’obbligo per i nuovi inserimenti di condurre a un incremento occupazionale all’interno dell’azienda.
La deduzione è valida solo per il 2024 a fronte di nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a 120%.
È prevista un’ulteriore agevolazione per l’assunzione fino al 130% a fronte di dipendenti appartenenti a categorie meritevoli di maggiore tutela.
L’obiettivo è quello di incentivare le imprese verso la promozione di nuove assunzioni in modo stabile (a tempo indeterminato). Non si tratta, come spesso accaduto in passato, di un esonero dalla contribuzione INPS ma di una deduzione fiscale, maggiorata, in contabilità dell’intero costo del lavoratore, del 120% (o 130% in caso di assunzione di categorie svantaggiate). Lo sgravio contributivo deve essere applicato sulle assunzioni effettuate a partire da gennaio. Vediamo dunque di seguito i dettagli.
Maxi-deduzione del costo del lavoro: i beneficiari
La maxi-deduzione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato si rivolge solo ai titolari di reddito d’impresa. Nello specifico, rientrano le categorie indicate al comma 1 dell’articolo 3:
- società per azioni e in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e società di mutua assicurazione;
- società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- imprese individuali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del citato TUIR titolari di reddito d’impresa;
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del suddetto TUIR.
Tuttavia, risultano esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.
Si può notare come le categorie, che possono beneficiare di questa agevolazione, comprendano diverse forme giuridiche e tipologie di attività, sia nel settore privato che in quello pubblico, allo scopo di incentivare l’occupazione a tempo indeterminato e migliorare la stabilità lavorativa.
