Fringe benefit con nuovi limiti di esenzione nel 2024.

Condividi su:

Incremento dei fringe benefit a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri.

E’ quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2024, che innova la disciplina dei limiti di esenzione di beni e servizi riconosciuti o concessi dai datori di lavoro ai propri lavoratori.

In particolare, è stato annunciato che il limite di esenzione per i fringe benefit verrà innalzato, e reso strutturale, dagli attuali 258,23 euro1.000 euro per tutti i lavoratori, con un innalzamento a 2.000 euro per i soli lavoratori con figli a carico.
 
La novità rispetto a quanto previsto per il solo anno 2023 è rilevante per il solo anno 2023, ha previsto l’innalzamento a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, lasciando l’originario limite di 258,23 per gli altri lavoratori.
 
Tra le novità annunciate, viene prevista la possibilità di considerare nei nuovi limiti anche il pagamento dell’affitto o del mutuo sulla prima casa ed è probabile che, in continuità con le misure previste per l’anno 2023, nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro continuino a rientrare anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
 
In attesa del testo definitivo, che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il prossimo 31 dicembre 2023, sulla base di quanto annunciato emerge che:
– per l’anno 2024 verrà incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
 
– nel maggior importo previsto potranno essere ricomprese anche il pagamento dell’affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa e si presume che sarà confermato che rientreranno anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
 
– probabile la riconferma che il lavoratore per fruire del bonus potenziato a 2.000 euro dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il Codice fiscale dei figli a carico.

Chi saranno i destinatari

In attesa del testo definitivo, la misura sarà prevista per tutti i lavoratori subordinati con innalzamento a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
 
Si ricorda che l’art. 12, co. 2 del TUIR prevede che si intende a carico il figlio/familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deduci-bili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
 
Sarà da capire se tra i destinatari, in analogia con il 2022 e 2023 e come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere ricompresi della misura i soggetti già individuati in base alle regole generali stabilite dall’art. 51 comma 3 e pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR.
 
Si ricorda che l’attuale limite di esenzione previsto dall’art. 51, comma 3, può essere elevato anche ad persona e quindi anche per un solo lavoratore rispetto alla generalità, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale (la cui esenzione è subordinata all’offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).
 

Beni e servizi da considerare ed escludere per il raggiungi-mento del limite di esenzione massimo

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 1.000 o 2.000 euro qualora previsto, sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:
 
-buoni spesa e buoni benzina;
– ricariche telefoniche;
– buoni acquisto amazon, zalando;
– regali e cestini natalizi;
– autovettura uso promiscuo;
– interessi su prestiti;
– polizza rischi extra professionali;
– fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
– possibile conferma del pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– pagamento dell’affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa.
 
Viceversa, e in continuità con gli anni precedenti, non saranno da considerare e pertanto non rientreranno nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro i seguenti beni e servizi:
– opere e servizi per finalità sociale;
– somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
– somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti
– trasporto pubblico;
– assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
– servizio mensa/buono pasto;
– assistenza sanitaria integrative;
– contributi versati alla previdenza complementare.