Decontribuzione turismo, commercio e cultura, l’Inps informa le imprese. Con il messaggio del 10 gennaio scorso l’Istituto annuncia le modalità con cui i datori di lavoro possono chiedere l’esonero contributivo. In particolare il messaggio si riferisce alle misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Ovvero alla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Inoltre l’Istituto spiega la elaborazione delle richieste di esonero e richieste di riesame.
L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto, l’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro dei settori di cui sopra. E che potrà avvenire nelle dichiarazioni contributive dei periodi da dicembre 2021 a maggio 2022. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.
L’Istituto già con la circolare n.140 del 21 settembre scorso aveva fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali. E successivamente a novembre ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco e quindi la platea dei datori di lavoro per le agevolazioni. Invece ad oggi l’Inps comunica che le istanze telematiche pervenute tra l’11 novembre 2021 e il 16 dicembre 2021 sono state elaborate. E si forniscono le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro la cui richiesta di esonero è stata accolta. Inoltre l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.
Decontribuzione turismo, commercio e cultura, importi e istanze di riesame
Per la decontribuzione turismo, commercio e cultura, l’Istituto fornisce chiarimenti sugli importi e sulle istanze di riesame. Dove l’importo richiesto sia coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, si autorizza la fruizione dell’esonero. Nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021. Quindi l’istanza si ritiene accolta.
Invece se l’importo richiesto risulti superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici si autorizza il solo importo calcolato dall’Istituto. In questo caso l’istanza risulta accolta parzialmente. Nel caso in cui si ritiene che l’importo autorizzato dall’Istituto non corrisponda a quanto spettante, i datori di lavoro possono chiedere il riesame. Sono previsti 30 giorni di tempo per chiedere una nuova valutazione dell’ammontare dell’esonero da parte della struttura territoriale competente.
Si può proporre la richiesta di riesame accedendo al modulo online “SOST.BIS_ES” all’interno del “Portale delle Agevolazioni”. Inoltre possono chiedere il riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito processi di fusione aziendale e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero. E da cui è derivato un riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto.
Il supporto delle strutture territoriali
La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale Inps competente. Gli uffici verificheranno eventuali congruità delle informazioni inviate dal soggetto con quanto riscontrato dagli archivi telematici. In caso di corrispondenza le strutture territoriali possono riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L’esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda. Infine le Strutture territoriali potranno verificare l’esistenza di domande da riesaminare attraverso il “Portale delle Agevolazioni”. Ovvero tramite il modulo “SOST.BIS_ES” con il filtro di ricerca “da riesaminare”.
Decontribuzione turismo, commercio e cultura, esposizione Uniemens
I datori di lavoro autorizzati ad accedere alla misura per la decontribuzione turismo, commercio e cultura devono seguire l’iter illustrato dall’Istituto. Ovvero sono tenuti a valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione “L553”. Che ha il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.
Invece i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). La stessa procedura vale per i datori di lavoro che hanno iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente. E che intendono avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame. Infine il messaggio fornisce le istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens per i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica.
