Lavoro autonomo occasionale, scatta la comunicazione all’Ispettorato

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Lavoro autonomo occasionale, scatta la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro. Il Decreto Fiscale introduce una importante novità per chi svolge e chi richiede prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Lo scorso 20 dicembre è stata approvata una norma che impone la comunicazione da parte del committente all’ItL. Si tratta di una comunicazione in via preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro tramite sms oppure posta elettronica. Oppure ancora attraverso il servizio telematico previsto, come avviene per i lavoratori a chiamata.

Lavoro autonomo occasionale

La tipologia di lavoro autonomo occasionale fa riferimento all’articolo 2222 del Codice Civile. Si applica al lavoratore che svolge in proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un servizio a favore di un committente. Questa attività deve essere svolta in maniera occasionale e non abituale e deve presupporre il pagamento di un corrispettivo economico con ritenuta d’acconto. Infatti ’attività autonoma e occasionale non prevede continuità, abitualità, professionalità e coordinazione con il committente. E e la durata non può essere superiore a 30 giorni in un anno con lo stesso committente.

Lavoro autonomo occasionale comunicato all’ItL per tutelare la sicurezza dei lavoratori

Obiettivo della nuova norma contenuta nel Decreto Fiscale è di rafforzare la tutela della salute e la sicurezza di lavoratori. Oltre che di contrastare il lavoro irregolare e le elusioni da parte dei datori di lavoro. Infatti si corre il rischio che un aggravio di oneri burocratici per i datori di lavoro si traducano in un aumento delle elusioni. Invece attraverso la comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro è possibile agevolare l’iter e garantire maggiori tutele.

Gli adempimenti burocratici

La tipologia del lavoro autonomo occasionale mira a disincentivare il ricorso al lavoro irregolare. Però è anche vero che questa tipologia di lavoro agile non è esente da vincoli burocratici. Sia per il lavoratore che per il committente, è necessario adempiere a degli obblighi. Quanto al lavoratore, è tenuto a rilasciare una ricevuta non fiscale al proprio datore di lavoro. La ricevuta è soggetta ad una imposta di bollo da 2 euro se la prestazione supera i 77,47 euro.

Inoltre il compenso corrisposto al “prestatore d’opera” è soggetto a una ritenuta d’acconto del 20% che deve essere trattenuta e versata. Attraverso il modello F24 entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del pagamento. Infine spetta al committente compilare annualmente la certificazione unica in cui saranno riportati i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali. Oltre alle trattenute fiscali effettuate e la contribuzione eventualmente dovuta e versata. Quanto alla Certificazione Unica, sarà trasmessa sia al lavoratore che all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti dalla legge.

Le sanzioni

Il committente che non comunica la prestazione di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato è soggetto a sanzione. Per dimenticanza o per inadempienza il mancato invio della comunicazione espone il lavoratore ad una multa salata. Ovvero ad una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2mila e 500 euro per ciascun lavoratore autonomo. Inoltre la norma contenuta nel Decreto Fiscale stabilisce ulteriori sanzioni. Ovvero nel caso in cui l’Ispettorato dovesse rilevare che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro sia occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Oppure che fosse inquadrato come “lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”. In questi casi può scattare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

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