Fondi di solidarietà bilaterali, adeguamento con accordo collettivo. Con il messaggio del 22 luglio scorso l’Inps pubblica alcuni chiarimenti in merito alle novità sui fondi di solidarietà bilaterali. E specifica che il termine del 31 dicembre 2022 per l’adeguamento dei fondi di solidarietà è rispettato se entro quella data risulta sottoscritto l’accordo collettivo dalle parti sociali. Il messaggio dell’istituto fa seguito alle novità introdotte in particolar modo dalla Legge di Bilancio 2022. Entro il 31 dicembre 2022 dovranno adeguarsi tutti i fondi di solidarietà, compresi gli ultimi Fondi istituiti presso l’INPS. Ovvero il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. E il fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020.
Fondi di solidarietà bilaterali: cosa prevede la Legge di Bilancio 2022
Secondo la Legge di Bilancio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del Dlg. 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti al 31 dicembre 2021, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni. All’articolo 30 si legge che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali , i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri fondi di solidarietà devono assicurare, con riferimento alle causali di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, l’erogazione di un assegno di integrazione salariale.
I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022. Diversamente i datori di lavoro per erogare i trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’eccezione è data dai fondi di solidarietà bilaterale, come disposto dall’art.44, che sono costituiti nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Infatti per questi fondi il termine di adeguamento è differito al 30 giugno 2023.
Ulteriori chiarimenti Inps
L’Istituto di concerto con il Ministero del Lavoro chiarisce che
- il Fondo si costituisce con la sottoscrizione dell’accordo;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sancisce l’istituzione del Fondo presso l’INPS;
- la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, decorsi 15 giorni di vacatio legis, determina la data di entrata in vigore del decreto istitutivo;
- la nomina del Comitato amministratore rende il Fondo pienamente operativo.
L’adeguamento a seguito di sottoscrizione accordo collettivo
L’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, e trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Come spiegato in precedenza, l’accordo deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020 per ottemperare al rispetto del termine di adeguamento.
Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato
La riforma 2021 prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i conseguenti obblighi contributivi si applichino ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, che – nel semestre precedente – abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
A seguito della riforma e per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, le imprese artigiane dell’indotto rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA), che dovrà riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie.
Gli obblighi dei fondi di solidarietà bilaterali
I Fondi di solidarietà sono obbligati a garantire una durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale. E in base alla soglia dimensionale dell’impresa e alla causale invocata e nel rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015.
Quindi i fondi già costituiti dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre a garantire l’assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Infine i datori di lavoro che operano nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali non sono più tenuti all’assolvimento delle contribuzioni CIGO e CIGS.
