Le misure a sostegno del lavoro femminile.

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Per quanto riguarda le misure dirette a favorire l’occupazione femminile si segnala, in particolare, che nel corso dell’attuale legislatura è stato esteso anche alle assunzioni effettuate nel 2023 l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di donne svantaggiate (legge di bilancio 2023 – art. 1, c. 298, L. 197/2022).

In particolare, tale esonero contributivo totale (ossia pari al 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro), è riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio.

Tale esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato per le assunzioni di donne:

    • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
    • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata con decisione C (2016) final del 23 settembre 2016);
    • di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr il DM del 16 novembre 2022);
    • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Si ricorda che il medesimo esonero è previsto a regime dalla legge n. 92 del 2021 (art. 4, c. 8-11) per le medesime assunzioni nella misura del 50 per cento, dei contributi dovuti dal datore di lavoro.

Con la legge di bilancio 2024, inoltre, è stato introdotto un nuovo esonero contributivo totale – nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione – in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà.

In sede di prima applicazione lo sgravio si applica anche a favore delle donne che hanno usufruito del Reddito nel 2023 (art. 1, c. 191, L. 213/2023).

Si segnala, infine, che l’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 ha introdotto un’agevolazione fiscale per le nuove assunzioni di personale.

In particolare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevede una maggiorazione del costo ammesso in deduzione per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Tale maggiorazione viene ulteriormente incrementata laddove le suddette nuove assunzioni riguardino particolari categorie di soggetti, tra cui:

  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali UE;
  • donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.

2. Ulteriori misure

L’attuale legislatura ha altresì rafforzato alcune misure che possono favorire indirettamente l’occupazione femminile, in particolare in materia di appalti, di lavoro agile e di congedi parentali.

In particolare:

  • in materia di appalti:
    • l’assunzione dell’obbligo da parte dell’offerente di assicurare all’occupazione femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto (cosiddetta clausola di priorità, introdotta dall’art. 47 del D.L. n. 77 del 2021);
    • in sede di prima applicazione, meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità di genere;
    • l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione di parità (art. 108, c. 7, D.Lgs. 36/2023);
    • una riduzione fino ad un massimo del 20 per cento della garanzia provvisoria (la apposita garanzia fideiussoria della quale deve essere corredata l’offerta) per gli operatori economici in possesso della medesima certificazione di genere (art. 106, c. 8, D.Lgs. 36/2023).