Compensazione libera per crediti previdenziali e nei casi di rateizzazione.

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L’articolo 1, comma 94, della legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023), ha introdotto, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, il divieto di compensare qualsivoglia credito in essere, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal 1° luglio 2024.

A tale problematica ha posto rimedio l’articolo 4, comma 2, del Dl 39/2024 che, modificando l’articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl 223/2006 (introdotto dalla legge 213/2023), chiarisce che il divieto «non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza».

Inoltre, il medesimo comma 2 esclude dal divieto di compensazione i crediti di natura previdenziale ed assicurativa, che potranno, quindi, essere sempre compensati; tale disposizione appare tra l’altro in sintonia con le ulteriori limitazioni introdotte sul punto dall’articolo 1, comma 97, della legge 213/2023.