Auto aziendali in uso promiscuo.

Condividi su:

Arriva, in esito all’iter di conversione del c.d. decreto Bollette, la salvaguardia tanto attesa per le auto aziendali concesse in uso promiscuo, cioè per uso lavorativo e personale, ai dipendenti.

Il disegno di legge di conversione con modificazioni, del D.L. 28.02.2025, n. 19 è stato approvato definitivamente, il 23.04.2025, dall’Aula del Senato.

Si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’operatività delle nuove disposizioni.
L’art. 6, c. 2-bis, introdotto dalla Camera, in particolare interviene sul regime di tassazione dei fringe benefits connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Con l’inserimento del nuovo c. 48-bis nell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024, n. 207), si dispone l’applicazione della disciplina vigente al 31.12.2024 a due categorie di veicoli:

  • veicoli concessi dal 1.07.2020 al 31.12.2024;

  • veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dal 1.01.2025 al 30.06.2025.

Il nuovo c. 2-ter prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma, che, si legge testualmente, mira ad:

assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese“.

In particolare, la deroga risponde all’esigenza di assicurare l’applicazione del vecchio regime fiscale alle aziende che, prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, si erano già attivate per la stipula di contratti di leasing o per il noleggio di veicoli destinati alla flotta aziendale, da consegnare nel 2025.

Con l’entrata in vigore delle norme del decreto Bollette, i criteri di tassazione dei fringe benefits connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti saranno in buona sostanza i seguenti (art. 51, c. 4, lett. a), TUIR, come modificato dall’art. 1, cc. 48 e 48-bis, L. 31.12.2024, n. 207):

  • Veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo entro il 30.06.2020:
    Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI nazionali, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

  • Veicoli concessi in uso promiscuo dal 1.07.2020 al 31.12.2024 e
    veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dal 1.01.2025 al 30.06.2025
    (nuovo c. 48-bis dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025).