Comunicazione obbligatoria lavoro occasionale, l’applicazione online

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Comunicazione obbligatoria lavoro occasionale, l’applicazione online. Il Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni per accedere al servizio della Comunicazione Obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. Una azione introdotta dall’art.13 del Decreto legge 21 ottobre 2021, n.146 convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215. La CO lavoratori autonomi occasionali ha dalla giornata di ieri 28 marzo una nuova applicazione su Servizi Lavoro. Ovvero una sezione dedicata accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite Spid e CIE.

Comunicazione obbligatoria lavoro occasionale

Congiuntamente al Ministero del Lavoro si pronuncia anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. E fornisce le indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex. art. 222 c.c) previsto dal novellato comma 1, dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008. Oltre a pubblicare gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni, allega tutte le note di chiarimento. E annuncia il termine del periodo transitorio.

I modelli previsti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato. Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi. Ovvero entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dal 1° maggio comunicazioni solo su Servizi Lavoro

Infine, l’Ispettorato comunica che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la
comunicazione in questione anche a mezzo e-mail. E secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico. Ovvero quello messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E non saranno ritenute valide
– e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati
Territoriali del lavoro.

La nota della direzione centrale del coordinamento giuridico, è stata inoltrata agli ispettorati interregionali e territoriali. Oltre che al Comando carabinieri per la tutela del Lavoro, all’Inps e all’Inail. Quindi ai ministeri di competenza, Guardia di Finanza, Province autonome e Ispettorato del lavoro di Palermo.

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