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Esonero contributivo per le imprese del Sud

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Esonero contributivo del 30% per le imprese del Sud Italia.

 

In accordo con la Commissione Europea, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha prorogato al 31 dicembre 2023 la misura Decontribuzione sud.

 

Si tratta della possibilità di accedere ad uno sgravio contributivo del 30% per le aziende del Sud Italia sui contributi previdenziali da versare all’Inps. La misura è valida per tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere o da avviare nel 2023. Sono escluse le imprese dei settori finanziario e agricolo ed i datori di lavoro domestico.

 

Punta a contenere gli effetti dell’epidemia Covid-19 sull’occupazione e a tutelare i livelli occupazionali in aree con gravi situazioni di disagio socioeconomico.

 

I massimali previsti sono di 300.000 € per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e di due milioni di euro per tutte le altre imprese.

 

È previsto un rinnovo dell’esonero fino al 2029 da concordare con l’unione europea.

 

Come funziona?

Ai datori di lavoro privati è riconosciuta un’agevolazione le cui percentuali variano a seconda delle annualità delle contribuzioni (sono esclusi dal calcolo della contribuzione i premi e contributi dovuti all’Inail):

–    sino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
–    per gli anni 2026 e 2027: esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
–    per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.

Questo esonero non prevede un massimale nell’importo per singolo lavoratore/lavoratrice.

 

Come si richiede.

I datori di lavoro accedono all’agevolazione mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (flusso Uniemens), secondo le istruzioni fornite da Inps:
–    Circolare Inps 22 Febbraio 2021 n. 33
–    Messaggio Inps del 31 marzo 2021, n. 1361
–    Messaggio Inps del 26 gennaio 2022, n. 403.

L’esonero è al momento concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2029), le istruzioni saranno fornite dopo l’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato).

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