Infatti, i 100 euro nominali vanno riparametrati alle giornate di lavoro dell’anno 2024, mentre a nulla rileva la durata del contratto di lavoro, se a termine o a tempo indeterminato, né l’orario di lavoro, se tempo pieno o part-time, purché di tipo dipendente (sono escluse le co.co.co.).
Pertanto, non spetta, tra l’altro, per le giornate di assenza ingiustificata e sciopero. Per un rapporto a termine di 180 giorni il bonus è di 49 euro.
Il bonus arriverà con la tredicesima solo a chi abbia in corso il rapporto di lavoro a dicembre; chi ha cessato prima, nel corso dell’anno, dovrà aspettare il 730 o la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
Chi può riceverlo subito deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto e indica il codice fiscale del coniuge, se presente, e dei figli fiscalmente a carico.
Queste alcune delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla speciale indennità prevista per quest’anno dal dl n. 113/2024 (c.d. dl Omnibus).
Niente bonus inoltre, ai conviventi di fatto.
Al lavoratore che ne fa richiesta serve il coniuge a carico fiscale oppure che faccia parte di un nucleo monogenitoriale, cioè, in cui l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio oppure il figlio è stato adottato da un solo genitore (quello destinatario del bonus).
