Ammortizzatori sociali 2022, il vademecum dell’Inps

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Ammortizzatori sociali 2022, il vademecum dell’Inps. Con la circolare n. 76 del 2022 l’Inps fornisce nuove istruzioni in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevista dalla legge di Bilancio 2022. Il vademecum dell’istituto arriva a sei mesi dall’entrata in vigore della riforma e riguarda la contribuzione dovuta dai datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2022. Inoltre l’Inps ha preannunciato nuove circolari sul contratto di espansione e sulle riduzioni contributive riconosciute a partire dal 1° gennaio 2025. E che saranno previste a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento.

Ammortizzatori sociali 2022, contribuzione per apprendistato e lavoratori a domicilio

La riforma degli ammortizzatori sociali 2022 riguarda i destinatari delle prestazioni di integrazione salariale. Ovvero Cassa integrazione ordinaria – CIGO e straordinaria – CIGS, Fondo di integrazione salariale – FIS e Fondi di solidarietà bilaterali. Oltre ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

Per gli apprendisti professionalizzanti l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie non è limitata più alla sola causale di intervento per crisi aziendale. Così come decade la limitazione per cui se il datore di lavoro era destinatario dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, la copertura per gli apprendisti professionalizzanti riguardava soltanto la cassa integrazione ordinaria. Quindi tutti i datori di lavoro, in base all’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale. Di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia oltre ai lavoratori a domicilio.

Altra questione riguarda i dirigenti che continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS). Però possono essere destinatari delle prestazione dei Fondi di solidarietà, con i connessi obblighi contributivi. E se è espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.

Ammortizzatori sociali 2022, cosa cambia all’apprendista al termine del periodo di apprendistato

Nel testo dell’Inps sulla riforma degli ammortizzatori sociali 2022 l’apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato conserva i benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. E l’Inps chiarisce che a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta. Per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello assunti prima del 1° gennaio 2022 e assorbiti dalla riforma, il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.

Invece per gli apprendisti assunti dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio la contribuzione per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato è la stessa prevista nel corso del periodo di apprendistato. Infine per tutti gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio e alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione CIGS in caso di raggiungimento, dove previsto, del requisito dimensionale.

Ammortizzatori sociali 2022, Cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO)

Nella riforma degli ammortizzatori sociali 2022 resta invariata la misura contribuzione ordinaria dovuta nella misura di:

  •  1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS)

La legge di Bilancio e la riforma degli ammortizzatori sociali 2022 ha esteso il campo di applicazione della Cassa integrazione salariale straordinaria. Ad oggi la CIGS è applicabile ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti. Ma anche ai datori di lavoro con lo stesso requisito dimensionale e che non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali, sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento. E che non essendo destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale.

Restano destinatarie delle integrazioni salariali le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate. Oltre alle imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. Soltanto per il 2022 l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Ed è quindi pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.

Per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti e destinatari delle integrazioni salariali straordinarie (imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali), l’aliquota resta pari allo 0,90%. E di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore, dell’imponibile contributivo.

Fondi di solidarietà bilaterali

Dal 1° gennaio 2022 l’istituzione dei Fondi di solidarietà è obbligatoria per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente. Da ciò ne consegue che i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di Solidarietà che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Che sia esso  bilaterale, bilaterale alternativo, territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige. Invece non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Gli ammortizzatori sociali 2022 prevedono che sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO). E né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige. Vige la consueta disciplina del Fis e l’obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento. In caso di raggiungimento subentra l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.

Sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva:

  • a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie;
  • i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi (alla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro rientrano nell’ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS).

Sotto il profilo contributivo il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti. E da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Contributo addizionale

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, la contribuzione addizionale è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite. Al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile. Tale misura è suscettibile di un incremento pari all’1%, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

La riforma degli ammortizzatori sociali 2022 prevede che i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari. E compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

I trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di sospensione dell’attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. E in relazione alle quali sono previste altre specifiche misure di sostegno.

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