Condizioni per la fruizione dell'incentivo assunzioni Neet

Condizioni per la fruizione dell’incentivo assunzioni Neet

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Condizioni per la fruizione dell’incentivo assunzioni Neet

Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’agevolazione introdotta dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023 si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata ad una serie di condizioni per la fruizione dell’incentivo.

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, come disciplinati, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione.
  • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Le condizioni derivanti dai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’incentivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Questo vale anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
  2. l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
  3. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore, con contratto di somministrazione, sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale. Salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
  4. l’assunzione si riferisce a un soggetto licenziato sei mesi prima da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero in trattazione, si ribadisce che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore, e, al comma 2, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Infine, si ricorda che, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, produce la perdita della parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

A titolo esemplificativo le ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo.
  • articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex- dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi 6 mesi, di licenziamento per riduzione di personale.
  • articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e ha manifestato la volontà di essere riassunto.
  • articolo 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, rubricato “Trasferimenti di azienda”. In favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate entro un anno dalla data del trasferimento.
Obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva

Esempio.

Le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra a un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda. (cfr., al riguardo, il contratto collettivo nazionale del settore multiservizi).