Messaggio n.2788 del 2023 dell’INPS

Messaggio n.2788 del 2023 dell’INPS

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Nel messaggio n.2788 del 2023 del 26 luglio 2023, l’INPS si occupa di congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità. Lo scopo ha il fine di operare una ricognizione delle istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens. Ma anche chiarire l’utilizzo dei codici utili alla compensazione, da parte del datore di lavoro delle indennità anticipate per conto dell’Istituto ai lavoratori subordinati aventi diritto.

In tale messaggio n.2788 sono presenti i nuovi codici per il congedo di paternità e parentale. Questi sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

I nuovi codici

I nuovi codici evento da utilizzare dai datori di lavoro con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (flusso UniEmens). Si seguito sono tutti indicati.

  • MA1, “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo. MA2, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”.
  • MA0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.
  • PD0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”. PD1, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”.
  • PE0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”. PE1, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”.
  • PB0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi. Fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale. PB1, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale.
  • TB0, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi. Questi devono essere fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino”. TB1, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi. In questo caso devono essere fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino”.
  • PF1, “Congedo di paternità obbligatorio”.
  • MA3, “Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore.
  • MB1, “Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino”. MB4, “Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

Messaggio n.2788