Il socio di maggioranza di una società può esserne anche un dipendente

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Il socio di maggioranza di una società può esserne anche un dipendente. Lo ha stabilito una sentenza del tribunale di Brescia del 25 gennaio scorso, che ha fatto giurisprudenza in materia. E con la quale si afferma che il socio di maggioranza di una società può avere con la stessa anche un rapporto di lavoro subordinato. A condizione che non sia titolare in via esclusiva della totalità dei poteri di gestione.

Il fatti esposti in tribunale

Nel merito, il caso posto all’attenzione del tribunale riguarda un lavoratore che ricorre giudizialmente per ottenere l’accertamento dell’invalidità. Ovvero un provvedimento che l’Inps- dopo un accertamento eseguito con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro- aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato. E inerente un periodo temporale intercorso dal 9 ottobre 2008 al 28 febbraio 2017 con la società di cui era anche socio di maggioranza.

Il lavoratore a sostegno della sua tesi chiarisce di avere svolto per tutto il periodo in contestazione, attività lavorativa esecutiva. E di essere stato sottoposto al potere direttivo delle figure del capocantiere, del responsabile tecnico e del responsabile amministrativo.

Il socio di maggioranza è anche lavoratore, la sentenza

Nella elaborazione della sentenza il tribunale di Brescia ha sottolineato in premessa che non esiste alcuna incompatibilità tra socio titolare dell’azienda e quella di lavoratore subordinato. E che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali non sussiste alcuna incompatibilità di principio. Il giudice ha espresso la mancanza di ostacoli alla configurabilità di un tale rapporto di lavoro. Anche quando la percentuale del capitale detenuto corrisponde a quella minima prevista per rendere valide le deliberazioni di assemblea. In quanto l’assemblea è estranea all’esercizio del potere gestorio.

Invece la sentenza ha chiarito che risulta non configurabile un rapporto di lavoro quando il socio è esclusivo titolare dei poteri di gestione. Questo anche a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente del CdA. Per le ragioni esposte in precedenza, il Tribunale di Brescia ha accolto il ricorso e stabilisce che il socio di maggioranza di una società può esserne anche un dipendente.

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