Essere aziende virtuose, cioè non aver fatto ricorso a trattamenti di integrazione salariale, paga. Da gennaio 2025, le piccole aziende tutelate dal Fis e dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali possono contare su una riduzione del contributo ordinario che mensilmente devono ai rispettivi fondi.
Lo fa presente l’Inps con la circolare 5/2025, in cui l’istituto di previdenza spiega anche come si articolerà la riduzione del contributo addizionale dovuto sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria (Cigo) e straordinaria (Cigs).
Possono beneficiare della diminuzione del contributo ordinario (dallo 0,50% allo 0,30%) i datori di lavoro rientranti nel Fis e nel Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, a condizione di rispettare due requisiti:
- Ordine dimensionale: aver occupato mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento.
- Ordine procedurale: non aver richiesto assegno di integrazione salariale (Ais) per almeno 24 mesi, a partire dal termine dell’ultimo trattamento fruito.
Nella circolare, l’Inps chiarisce che l’accesso alla riduzione dell’aliquota mensile avverrà senza adempimenti per i datori di lavoro interessati. Sarà infatti il sistema informatico, dopo i necessari controlli, ad assegnare automaticamente il codice di autorizzazione “2Q”, che permette di versare la contribuzione in misura ridotta. Se dalle verifiche mensili risultasse il venir meno delle condizioni richieste, il codice verrà rimosso automaticamente.
L’Inps precisa inoltre che non concederà la riduzione contributiva alle aziende che applicano l’aliquota vigente per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti:
- 0,80% per il Fis
- 0,80% o 1% per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
Per garantire un dialogo efficace con aziende e intermediari, l’Inps ha reso disponibile nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sotto la voce “Posizione Aziendale”, la sezione dedicata alla “Riduzione contributo ordinario Fis/Fondo attività professionali”.
Sarà importante monitorare la notifica tempestiva di eventuali variazioni, come l’assegnazione o rimozione del codice di autorizzazione, per garantire il corretto versamento della contribuzione.
Nella circolare 5/2025, l’Inps ricorda che, sempre da gennaio 2025, opera anche la riduzione del contributo addizionale per i datori di lavoro rientranti in Cigo e/o Cigs, a condizione che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria o in deroga) per almeno 24 mesi dal termine dell’ultimo periodo di fruizione.
L’abbattimento dell’aliquota verrà gestito direttamente dal sistema informatico, che controllerà l’assenza di trattamenti fruiti. Il controllo riguarderà anche i periodi di cassa esentati dal pagamento del contributo addizionale, come quelli richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (Eone).
È importante sottolineare che la verifica riguarderà tutte le matricole e unità produttive riconducibili allo stesso codice fiscale. Per le aziende che rientrano sia nel Fis che nella Cigs, il controllo sarà ancora più rigoroso: l’Inps verificherà l’assenza sia di trattamenti di Cigs che di Ais nei 24 mesi successivi all’ultimo periodo di fruizione.
Infine, l’Inps chiarisce che i datori di lavoro che non possono beneficiare della riduzione del contributo addizionale continueranno ad applicare le aliquote previgenti, inclusa quella del 15% per chi ha superato i 104 mesi di trattamenti in un quinquennio mobile. Quest’ultima misura non sarà soggetta ad alcuna riduzione.
