Fondo pensione lavoratori spettacolo, malattia a pagamento diretto

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Fondo pensione lavoratori spettacolo, malattia a pagamento diretto. Con apposito messaggio del 7 aprile scorso l’Inps ribadisce le indicazioni operative per il pagamento diretto della malattia ai lavoratori dello spettacolo. Ovvero per coloro che sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Infatti già la legge del 23 luglio 2021, n.106 in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo ha introdotto delle disposizioni in tal senso. E la circolare dell’Istituto del 10 settembre 2021 riepiloga le caratteristiche della prestazione della malattia utili alla corretta individuazione dei lavoratori che hanno diritto alla prestazione economica. Che avviene con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo

Nel ribadire alcune indicazioni operative per gli utenti e per le Strutture territoriali, l’Istituto intende ottimizzare l’intero flusso per il pagamento. Infatti con riferimento alle modalità di erogazione della prestazione precisa ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro.  E con conseguente conguaglio dei contributi dovuti dall’Inps. Nel caso in cui il lavoratore matura i requisiti contributivi a fronte di giornate effettuate presso altro datore di lavoro, il datore che anticipa la prestazione deve effettuare alcune verifiche. A partire dall’accertamento della effettiva sussistenza e la retribuzione percepita ai fini del calcolo della prestazione. Tutto attraverso la piena collaborazione del lavoratore interessato che fornisce la documentazione a supporto.

Invece per i lavoratori a tempo determinato, l’Inps possiede le informazioni necessarie all’erogazione della prestazione anche se si riferiscono a pregressi e molteplici rapporti di lavoro. Quindi in questo caso l’Istituto procede con il pagamento delle prestazioni in modalità diretta.

Fondo pensione lavoratori spettacolo, indicazioni per i lavoratori

In premessa l’Istituto ribadisce che il certificato di malattia prodotto in modalità telematica o eccezionalmente in modalità cartacea, costituisce a tutti gli effetti l’istanza di prestazione. Qui si applicano le disposizioni normative valide per la generalità dei lavoratori e sulla base delle quali il certificato viene redatto sin dal primo giorno dell’evento. E si trasmette telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC, ovvero, se compilato in modalità cartacea, si invia direttamente dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro. Entro il termine di due giorni dal rilascio, secondo quanto previsto dal legislatore.

Il certificato, che riporta i dati previsti dal disciplinare tecnico viene recepito dall’Inps e abbinato alle informazioni relative alla qualifica e al settore lavorativo di appartenenza del lavoratore. Che sono presenti nelle banche dati dell’Istituto. Nei casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, il lavoratore ha a disposizione il modello “SR188”. Denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”. E si utilizza per indicare alla Struttura territoriale di competenza gli elementi informativi necessari al pagamento dell’indennità economica, ove non siano già in possesso della medesima Struttura. Infatti in questo modello è presente un campo libero in cui è possibile specificare l’evento di malattia a cui si fa riferimento.

Istruzioni per i datori di lavoro

Il modello a cui si allega eventuale documentazione ritenuta utile all’istruttoria della pratica, deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento. Che si individua sulla base della residenza o del domicilio abituale del lavoratore, e mediante i consueti canali. Invece per i datori di lavoro si ribadisce l’importanza che venga correttamente valorizzato, nell’ambito dei flussi mensili Uniemens, lo specifico campo. Finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base del contratto di riferimento.

Istruzioni operative per le Strutture Territoriali

Il Fondo pensione lavoratori spettacolo con pagamento diretto prevede istruzioni operative per le Strutture Territoriali. Nella procedura di gestione denominata “Pagamento diretto della malattia”, l’operatore amministrativo della Struttura territoriale di competenza acquisisce la pratica e ad avvia l’istruttoria con la massima tempestività possibile. Inoltre effettua le opportune verifiche per accertare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia, sulla base delle comunicazioni mensili dei datori di lavoro (Uniemens). E degli altri dati presenti nelle banche dati dell’Inps (Comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali). In particolare l’operatore accerta la spettanza del diritto alla tutela previdenziale della malattia con riguardo al contratto di lavoro applicato. E richiede (ove opportuno) al lavoratore una dichiarazione di responsabilità nella quale l’interessato attesti di non percepire la piena retribuzione in caso di malattia da parte del datore di lavoro. Ai sensi dello specifico contratto di lavoro.

Successivamente, l’operatore verifica la sussistenza del requisito contributivo, il numero delle giornate lavorate, la data di fine rapporto di lavoro. E dove necessario, il dato riferito alla retribuzione media globale giornaliera e inserisce i relativi dati negli appositi campi presenti nella procedura di gestione. Infine, le Strutture territoriali forniscono ogni possibile collaborazione ai datori di lavoro tenuti ad erogare al lavoratore. Anche per i casi di pagamento diretto dell’indennità, l’integrazione della prestazione previdenziale, ove stabilita dal contratto di riferimento.

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