Finanziamenti alle società cooperative costituite da workers buyout. Il decreto del MISE stabilisce le modalità e i criteri per il rimborso di finanziamenti in favore delle piccole imprese costituite a seguito di operazioni di workers buyout. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile scorso sottolinea che le domande devono essere presentate alle società finanziarie partecipate dal Mise con procedura a sportello. Il testo contiene le modalità e i criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore delle piccole imprese. E che sono costituite in forma di società cooperative a seguito di operazioni di workers buyout.
Finanziamenti alle società cooperative
I finanziamenti sono diretti a favore di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le aziende stesse ai lavoratori. Tramite cessione o affitto. Si tratta di un provvedimento che fa seguito al DM del 4 gennaio 2021. E prevede che i finanziamenti a tasso zero potranno essere richiesti dalle cooperative direttamente alle società finanziarie partecipate dal MISE. Quindi non più agli investitori istituzionali. La richiesta segue una procedura a sportello, fino all’esaurimento dei fondi disponibili a valere sul Fondo Crescita Sostenibile (FCS). Ma non si esclude che si possa attingere alle risorse dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei.
I finanziamenti alle società cooperative sotto forma di aiuti di Stato
I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese sono concessi attraverso le modalità degli aiuti di stato. Infatti il decreto del Mise cita il rafforzamento del sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. In particolare i finanziamenti sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. Le scadenze previste sono il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Inoltre sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento. E se concessi a fronte di nuovi investimenti possono coprire l’intero importo del programma di investimento.
I requisiti
Per accedere ai finanziamenti alle società cooperative, è necessario il rispetto di alcune condizioni. Ovvero che i finanziamenti ai lavoratori delle cooperative dovranno avere durata non inferiore a tre anni e non superiore a 12 anni. E devono essere comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni. Inoltre l’importo non deve essere superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria. Quindi per un importo complessivamente non superiore a 2.500.000 euro.
Le società che accedono al beneficio
Le società cooperative che accedono al beneficio rispettano la condizione della prevalenza dettata dal Codice Civile all’art.2513. Ovvero a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione, documentata da amministratori e sindaci alla nota integrativa di bilancio. A questo si aggiungono i parametri contabili da rispettare. Tra cui che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del valore della produzione del Conto Economico si riferisce alle cooperative di utenza. Ad esempio cooperative edilizie di abitazione.
Che il costo del lavoro dei soci superiore al 50% del totale del costo del lavoro -alla voce “costo della produzione per personale”- del Conto Economico computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico, riguarda le cooperazione di produzione e lavoro. E che il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi, è un criterio che attiene alle cooperative in cui i soci/imprenditori conferiscono beni o servizi. In caso di cooperative miste il calcolo sulla prevalenza è effettuato con riferimento alla media ponderata dei coefficienti ottenuti dalla valutazione delle singole tipologie di scambio mutualistico.
La presentazione e accoglimento delle domande
Dal 4 aprile 2022 le società cooperative interessate possono presentare richiesta di finanziamento agevolato. Le società finanziarie collegate al Mise valuteranno i requisiti previsti, la validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale. Oltre al merito creditizio della società cooperativa con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle capacità di rimborso dei finanziamenti. Le società finanziarie procederanno alla delibera di finanziamento per le richieste valutate positivamente, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta completa. A patto di un congruo riscontro delle verifiche previste dal Codice Antimafia, dal Regolamento Registro Nazionale Aiuti, all’accertamento della regolarità contributiva. E infine alla verifica della disponibilità delle risorse da parte del Ministero. A quel punto le società finanziarie procederanno alla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato con le società cooperative. Ed entro 180 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle risorse.
