Fondo Nuove Competenze: nuova FAQ online

Fondo Nuove Competenze: nuova FAQ online

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Fondo Nuove Competenze e finanziamento da parte del Fondo interprofessionale: nuova FAQ online.

La nuova FAQ ribadisce il ruolo dei fondi interprofessionali nel finanziare la formazione del Fnc e chiarisce quando il datore di lavoro può rinunciare al finanziamento

Chiarimenti dell’Anpal

Anpal chiarisce che la formazione di un progetto di Fondo nuove competenze (Fnc) dev’essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (Fpi) che hanno aderito all’iniziativa.

Il datore di lavoro iscritto ad un Fondo paritetico non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo. I riferimenti sono l’art. 4, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 settembre 2022 e il paragrafo 7 dell’Avviso pubblicato il 10 novembre 2022.

Casi in cui è consentito non ricorrere a un Fpi

  • Il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi
  • il Fondo cui aderisce non partecipa all’attuazione degli interventi del Fnc
  • ragioni oggettive al momento della presentazione dell’istanza, come ad esempio l’esaurimento delle risorse. Il tutto dovrà essere accertato dal Fpi e comunicato ad Anpal.

Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.

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