Il patto di non concorrenza è l’accordo mediante il quale il datore di lavoro – imprenditore, per proteggersi da un’eventuale attività di concorrenza da parte dell’ex dipendente, può limitare l’attività professionale di quest’ultimo successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale patto, che può essere stipulato al momento dell’assunzione, durante o alla fine del rapporto, costituisce un accordo autonomo e distinto rispetto al contratto di lavoro in essere, e indipendente dall’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del codice civile.
Disciplina normativa
La disciplina è contenuta nell’art. 2125 del codice civile, secondo cui:
“Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se:
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non risulta da atto scritto,
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non è previsto un corrispettivo a favore del prestatore,
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non è contenuto entro limiti di oggetto, tempo e luogo.
La durata del vincolo non può superare:
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cinque anni per i dirigenti,
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tre anni negli altri casi.
Se viene pattuita una durata superiore, essa si riduce automaticamente ai limiti previsti.”
Ambito di applicazione
La norma si applica solo al lavoro subordinato.
Non si estende quindi a rapporti di:
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agenzia
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parasubordinazione
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lavoro autonomo
Funzione del patto
La norma ha una doppia finalità:
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Tutela dell’impresa, che si protegge dalla concorrenza sleale derivante dalla diffusione di informazioni riservate da parte degli ex dipendenti, in particolare quelli più qualificati;
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Tutela del lavoratore, imponendo requisiti di validità al patto per evitare che gli sia imposta una limitazione eccessiva della sua libertà lavorativa.
